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Il segmento testuale giusnaturalisti è stato riconosciuto sulle nostre fonti cartacee. Questo tipo di spoglio lessicografico, registrazione dell'uso storicamente determinatosi a prescindere dall'eventuale successivo commento di indirizzo normatore, esegue il riconoscimento di ciò che stimiamo come significativo, sulla sola analisi dei segmenti testuali tra loro, senza obbligatoriamente avvalersi di vocabolarii precedentemente costituiti.
Nell'intera base dati, stimato come nome o segmento proprio è riscontrabile in 4Entità Multimediali , di cui in selezione 1 (Corpus autorizzato per utente: Spider generico. Modalità in atto filtro S.M.O.G.: CORPUS OGGETTO). Di seguito saranno mostrati i brani trascritti: da ciascun brano è possibile accedere all'oggetto integrale corrispondente. (provare ricerca full-text - campo «cerca» oppure campo «trascrizione» in ricerca avanzata - per eventuali ulteriori Entità Multimediali)


da Enciclopedia dell'antifascismo e della Resistenza. Vol V (R-S), p. 214

Brano: [...]ridiche. Alla sua opera si devono anche la legge 3.4. 1926 e il decreto di attuazione 1.7. 1926 sulla nuova disciplina dei rapporti collettivi di lavoro.

I! Codice Rocco

Nel campo del Diritto penale, con Vincenzo Manzini e altri autori, Alfredo Rocco fu esponente della scuola tecnicogiuridica, in netta polemica con la scuola classica, di cui si respingevano le spinte liberali e antiautoritarie e si ponevano in luce critica gli orientamenti giusnaturalistici. Nella sua relazione al Codice penale (alla cui riforma nel 1930, unitamente a quella del Codice di procedura penale, egli diede un determinante contributo) scrisse:

« Secondo la concezione filosofica individualistica che fu propria deirilluminismo francese, il diritto di punire, nelle mani dello Stato, si concepiva come un derivato di un diritto naturale dell’individuo trasmesso allo Stato mediante alienazione o cessione fattane nel cosiddetto contratto sociale [...]. A tali condizioni ultraindividualistiche del diritto di punire, che costituiscono assai più la negazione che l'affermazi[...]

[...]raziosa concessione fatta dagli individui allo Stato, per sé sempre mutabile e revocabile, e avente a proprio limite la barriera insuperabile del diritto naturale di libertà deH’individuo, almeno nella parte non rinunciata, si contrappone tenacemente e logicamente la fisolofia giuridica penale del Fascismo. Secondo tale concezione filosofica il diritto di punire dello Stato non è un derivato di un diritto naturale dell’individuo come ritennero i giusnaturalisti, le cui concezioni più o meno avvertitamente dominano altresì l’opera di alcuni sommi nostri criminalisti, quali il Carrara e il Pessina. il diritto di punire è invece, secondo la concezione fascista [...] null'altro che un diritto di conservazione e di difesa proprio dello Stato, nascente con lo Stato medesimo, analogo ma sostanzialmente diverso dal diritto di difesa dell’individuo e avente lo scopo di garantire e assicurare le condizioni fondamentali e indispensabili della vita comune ».

Tra le sue opere: Il concordato nel fallimento e prima del fallimento (1902); La sentenza civile (190[...]


Grazie ad un complesso algoritmo ideato in anni di riflessione epistemologica, scientifica e tecnica, dal termine giusnaturalisti, nel sottoinsieme prescelto del corpus autorizzato è possible visualizzare il seguente gramma di relazioni strutturali (ma in ciroscrivibili corpora storicamente determinati: non ce ne voglia l'autore dell'edizione critica del CLG di Saussure se azzardiamo per lo strumento un orizzonte ad uso semantico verso uno storicismo μετ´ἐπιστήμης...). I termini sono ordinati secondo somma della distanza con il termine prescelto e secondo peculiarità del termine, diagnosticando una basilare mappa delle associazioni di idee (associazione di ciò che l'algoritmo isola come segmenti - fissi se frequenti - di sintagmi stimabili come nomi) di una data cultura (in questa sede intesa riduttivamente come corpus di testi storicamente determinabili); nei prossimi mesi saranno sviluppati strumenti di comparazione booleana di insiemi di corpora circoscrivibili; applicazioni sul complessivo linguaggio storico naturale saranno altresì possibili.
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