Brano: [...]parlamentare, sicchè anche la dottrina fascisticamente più ortodossa aveva sempre ammesso che al re spettasse il supremo controllo sull'indirizzo politico del suo governo. Il re avrebbe pertanto ben potuto, molto prima del 25 luglio 1943,
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licenziare il suo primo ministro, ritenendone l'opera non più conforme agli interessi del paese, pur retendo, nella forma e nella sostanza, perfettamente nel quadro delle leggi costituzionali fasciste vigenti; se poi egli avesse anche la possibilità materiale di farlo, vale a dire, in ultima analisi, la forza nenessaria per l'esercizio del suo supremo potere, è questione schiettamente politica, che non deve essere esaminata in questa sede. Qui a noi basta costatare che, costituzionalmente, il re avrebbe potuto fare prima ciò che effettivamente si decise a compiere solo all'ultimo momento, il 25 luglio: anzi, non era nemmeno necessario l'intervento del Gran Consiglio, poichè nessuna norma di legge determi, nave in alcun modo le vie che aveva la Corona per formarsi un convincimento contrario[...]
[...]o non vincolato dalla lista di < papabili >, presentatigli dal Gran Consiglio, ma era comunque fuor di dubbio che la consultazione di tale organo fosse un niomento'necessario per la legittimità della nomina del nuovo capo del governa. Nessuna importanza ha in contrario la formula adoperata nel famoso ordine del giorno del Gran Consiglio, per la quale questo rimetteva al re la soluzione della crisi, poichè era appunto alla Corona che già le leggi fasciste, — segnatamente quella del 24 dicembre 1925 sulle attribuzioni e prerogative del primo ministro, — demandavano il controllo sull'indirizzo politico del governo, e pertanto quell' espressione non aveva che un valore genericamente politico, — si potrebbe dire: di retorica politica, ma non poteva assolutamente derogare alla procedura stabilita dal diritto positivo per la successione alla carica di capo del governo.
La formazione del primo governo Badoglio è dunque certamente avvenuta al di fuori dell'ordinamento costituzionale fascista, che era quello vigente in quel momento. Ed è naturale che[...]
[...]affatto a quanto si è detto più innanzi circa la possibilità che lo stesso diritto costituzionale fascista lasciava alla Corona di sindacare in ultima istanza la convenienza e la conformità all' interesse del paese dell' indirizzo politico determinato dal capo del governo in carica, ma soltanto ne limita la portata, mostrando al tempo stesso in quale aggrovigliata situazione fosse venuta a cadere l'Italia per effetto delle riforme costituzionali fasciste, accettate passivamente dal re. Giacchè resta perfettamente vero che questi avrebbe potuto legalmente licenziare in qualsiasi momento il suo troppo ingombrante primo ministro; ma è anche vero che, per uscire dal fascismo, sarebbe sempre stato necessario, — o prima o poi, — uscire dalla legalità, che era, infatti, una legalità fascista.
Ma torniamo al primo governo Badoglio. Esso non può dunque, per quanto si è detto, considerarsi costituzionale nella sua formazione alla stregua dell'ordinamento fascista. E poiché questo era, bene o male, il solo vigente e come tale aveva soppresso il precede[...]
[...]ssa non potra compiutamente e definitivamente saldarsi che attraverso l'opera della Costituente), d' altra parte un primo processo di legalizzazione si è ormai verificato, ferma restando la continuità dello Stato italiano espressa dal permanere dell'organo supremo (re e luogotenente, quest'ultimo regolarmente istituito dalla volontà, della Corona e del governo) e dal permanere dello Statuto albertino, liberato dalle deformazioni e sovrastrutture fasciste. E può aggiungersi, riassumendo il già detto, che le disposizioni statutarie hanno funzionato con l'integrazione sempre più attiva di un complesso di principi costituzionali, che informavano già l'ordinamento giuridico prefascista, tacitamente richiamati in vigore mediante l'abrogazione delle leggi costituzionali fasciste od applicati in via analogica alla complessa realtà di fatto del
momento storico che attraversiamo. /~
VEZIO l.. RISAFULLI