Brano: [...]a stata accertata, ma il procuratore di Stato competente per il processo giustificò il rilascio dei neofascisti perché « gli imputati sono stati, in linea di principio, disposti a deporre ».
In molti casi le Procure di stato nella R.F.T. si rifiutano perfino di iniziare la causa contro neofascisti e spesso sospendono procedimenti già in corso.
Nel giugno 1979 la Procura di Goettingen sospese un processo in corso contro II funzionario della N.P.D. Heinz Gerlach che aveva lanciato parole d’ordine naziste durante una provocatoria manifestazione del suo partito. Per giustificare tale sospensione, la Procura si servì del pretesto che le parole adoperate dal l'imputato, come del resto la sua aperta istigazione anticomunista, non rientravano nell'ideologia nazista, quindi non sussisteva reato.
Nel luglio 1979 il procuratore capo di Ha* nau sospese le indagini a carico di un'insegnante che aveva diffuso un libello dal titolo « Le bugie di Auschwitz ».
Sotto l’occhio tollerante dell’amministrazione giudiziaria si svolge nella R.F.T. un f[...]
[...] dell’epoca nazista « servono innanzitutto quali mezzi di informazione » e sarebbero quindi da valutare come « documenti di storia contemporanea ».
Mentre nei confronti dei vecchi e nuovi nazisti i tribunali della R.F.T. mostrano questo spirito conciliante, non esitano a perseguitare le forze che si battono contro il neonazismo.
Così la polizia di Norimberga perseguì i partecipanti a una manifestazione di protesta contro una riunione della N.P.D., che si svolgeva nel centro della città e nella quale il capo del partito Hussgnug lanciò parole d'ordine contro gli stranieri nella R.F.T.. Il dirigente sindacale di Norimberga dichiarò di essere preoccupatissimo, vedendo quanto grande era lo spazio in cui potevano ancora muoversi le forze di estrema destra e fasciste nella Germania occidentale («Die Tat », 3.10.1980).
Il 15.9.1980, a Bochum, l’antifascista floswitha Wolf veniva condannata a una multa in denaro per « diffamazione e calunnia » nei confronti della N.P.D. e di tre membri di questo partito. Roswitha Wolf, membro della Direzio[...]
[...]o Hussgnug lanciò parole d'ordine contro gli stranieri nella R.F.T.. Il dirigente sindacale di Norimberga dichiarò di essere preoccupatissimo, vedendo quanto grande era lo spazio in cui potevano ancora muoversi le forze di estrema destra e fasciste nella Germania occidentale («Die Tat », 3.10.1980).
Il 15.9.1980, a Bochum, l’antifascista floswitha Wolf veniva condannata a una multa in denaro per « diffamazione e calunnia » nei confronti della N.P.D. e di tre membri di questo partito. Roswitha Wolf, membro della Direzione della WN/Lega degli antifascisti, era rea di aver firmato quale responsabile un volantino del movimento « Iniziativa antifascista Bochum », nel quale la N.P.D. veniva presentato come par
tito neonazista, la centrale della N.P.D. a Bochum/Wattenscheid veniva definita una roccaforte nazista e una « casa bruna », e veniva denunciato il fatto che la popolazione locale si sentiva sempre più minacciata dai neonazisti. L’accusa disse a tale riguardo: « Il contenuto del volantino giustifica l’accusa di diffamazione » perché contiene l’ipotesi che la « loro attività politica [della N.P.D.] mirerebbe à far risorgere il nazionalsocialismo. Questo costituisce un atto di diffamazione nei confronti dell’attività politica della N.P.D. ».
D’altra parte, quando il presidente dell'Unione sindacale della RenaniaVestfalia presentò una denuncia contro la N.P.D. per istigazione all'odio del popolo attraverso l'azione « Alt agli stranieri! La Germania ai tedeschi! », la Procura di stato sospese la causa. Secondo la spiegazione ufficiale, non sarebbe risultato con sufficiente chiarezza che sussistesse il reato (« Die Tat », 26.9.1980).
Per spiegare il grado di connivenza dell’apparato giudiziario nei confronti del neonazismo, bisogna tener presente che, in questo apparato, non è mai stata effettuata una denazificazione degna del nome.
Fin dal processo contro i giuristi di Norimberga, il tribunale statunitense era giunto alla conclusione che « le [...]