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Il segmento testuale La Repubblica è stato riconosciuto sulle nostre fonti cartacee. Questo tipo di spoglio lessicografico, registrazione dell'uso storicamente determinatosi a prescindere dall'eventuale successivo commento di indirizzo normatore, esegue il riconoscimento di ciò che stimiamo come significativo, sulla sola analisi dei segmenti testuali tra loro, senza obbligatoriamente avvalersi di vocabolarii precedentemente costituiti.
Nell'intera base dati, stimato come nome o segmento proprio è riscontrabile in 189Analitici , di cui in selezione 4 (Corpus autorizzato per utente: Spider generico. Modalità in atto filtro S.M.O.G.: CORPUS OGGETTO). Di seguito saranno mostrati i brani trascritti: da ciascun brano è possibile accedere all'oggetto integrale corrispondente. (provare ricerca full-text - campo «cerca» oppure campo «trascrizione» in ricerca avanzata - per eventuali ulteriori Analitici)


da Luigi Rodelli, Il Craxi-concordato. tre atti con i patti del 18 febbraio in KBD-Periodici: Belfagor 1984 - 3 - 31 - numero 2

Brano: [...]fini nella più ampia dimensione della libertà religiosa, trasformando i cosiddetti patti di unione in nuovi patti di libertà e di cooperazione ».

Da queste parole il lettore non credente comincia a temere che gli estensori della « esposizione descrittiva » letta da Craxi in Parlamento appartengano a un altro pianeta, dal momento che « patti di libertà e di cooperazione » sono già pienamente realizzabili in Italia, in base alla Costituzione della Repubblica. A questo fine il Concordato è del tutto superfluo. Gli stessi « principi » che compongono la « cornice generale », altisonanti e vaghi, possono far pendere la bilancia dalla parte voluta da chi li legge. Si lascia decadere, ad esempio, il principio della religione dello Stato, ma non se ne trae la diretta conseguenza del decadimento di tutti i privilegi della Chiesa cattolica e di tutti gli obblighi finanziari dello Stato nei riguardi della « religione dello Stato » e delle sue istituzioni: essi vengono anzi accresciuti.

È caduto anche il richiamo, contenuto in alcune delle precedenti boz[...]

[...] parte voluta da chi li legge. Si lascia decadere, ad esempio, il principio della religione dello Stato, ma non se ne trae la diretta conseguenza del decadimento di tutti i privilegi della Chiesa cattolica e di tutti gli obblighi finanziari dello Stato nei riguardi della « religione dello Stato » e delle sue istituzioni: essi vengono anzi accresciuti.

È caduto anche il richiamo, contenuto in alcune delle precedenti bozze, alla Costituzione della Repubblica italiana e al Concilio vaticano secondo. Ma Craxi non ha rinunciato a citare alcuni passi della Gaudium et spes, un documento in cui la Chiesa rivendica per sé una libertà senza limiti, nonché « il diritto di esercitare senza ostacoli la sua missione tra gli uomini » al fine di « perfezionare » la « persona », i cui diritti fondamentali sono nell’unione con Dio e con la Chiesa. Potenziali conflitti sono già nell’accostamento dei principi laici costituzionali e dei principi dottrinali cattolici. In che cosa consisterà dunque la « più ampia libertà religiosa » se non in una varietà di privilegi[...]

[...]o del Laterano (Meliini, Minervini, G. Negri e altri); sull’aggancio al Concordato, in funzione fumogena dell’Intesa separatista con la Chiesa valdese metodista, tenuta nel cassetto fin dal 1978 (Zanone).

All’appuntamento delle ore 12 del 18 febbraio a Villa Madama, Craxi, dicono le cronache, è arrivato di buon umore e in buona forma. « Da socialista, positivo e pratico, senza badare ai millenni, si è liberato di un mattone sullo stomaco della Repubblica » (« Il Giornale nuovo », 19 febbraio). Affermazione azzardata. Qualche minuto prima della firma, il card. Ballestrero, presidente della Cei, consegna a Craxi un documento (« un bellissimo messaggio che va letto attentamente perché ha dei grossi contenuti di incoraggiamento, di apprezzamento, di prospettive », dice mons. Caporello, segretario della Cei). Il documento indica una serie di « aree significative di problemi nuovi e urgenti », tra i quali « la promozione della vita e della famiglia [aborto? divorzio?], l’educazione sanitaria [sessuale?] e i servizi sociosanitari e assistenziali», «[...]

[...]a successiva legislazione italiana, fedele alla lettera e allo spirito del concordatario.

Viene intanto fatto sapere che è stata insediata la commissione paritetica per gli enti e i beni ecclesiastici, presidente Margiotta Broglio per la parte italiana e monsignor Nicora per la parte vaticana; consegnerà al parlamento una relazione entro il 18 di agosto. Vedremo che cosa farà.

Luigi Rodelli

il concordato craxicasaroli

La Santa Sede e la Repubblica Italiana tenuto conto del processo di trasformazione politica e sociale verificatosi in Italia negli ultimi decenni e degli sviluppi promossi nella Chiesa dal Concilio Vaticano II; avendo presenti, da parte della Repubblica italiana, i principi sanciti dalla sua Costituzione, e, da parte della Santa Sede, le dichiarazioni del Concilio Ecumenico Vaticano II circa la libertà religiosa e i rapporti fra la Chiesa e la comunità politica, nonché la nuova codificazione del diritto canonico; considerato inoltre che, in forza del secondo comma dell’art. 7 della Costituzione della Repubblica italiana, i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono regolati dai Patti lateranensi, i quali per altro possono essere modificati di comune accordo dalle due Parti senza che ciò richieda procedimenti di revisione costituzionale; hanno riconosciuto l’opportunità di addivenire alle seguenti modificazioni consensuali del Concordato lateranense:

1. Rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciscuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione delPuomo e il bene del Paese.

2. Libertà religiosa 1. La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica.IL CRAXICONCORDATO

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2. È ugualmente assicurata la reciproca libertà di comunicazione e di corrispondenza fra la Santa Sede, la Conferenza Episcopale Italiana, le conferenze Episcopali regionali, i Vescovi, il clero e i[...]

[...] corrispondenza fra la Santa Sede, la Conferenza Episcopale Italiana, le conferenze Episcopali regionali, i Vescovi, il clero e i fedeli, cosi come la libertà di pubblicazione e diffusione degli atti e documenti relativi alla missione della Chiesa.

3. È garantita ai cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

4. La Repubblica italiana riconosce il particolare significato che Roma, sede vescovile del Sommo Pontefice, ha per la cattolicità.

3. Vescovi e parroci 1. La circoscrizione delle diocesi e delle parrocchie è liberamente determinata dall’autorità ecclesiastica. La Santa Sede si impegna a non includere alcuna parte del territorio italiano in una diocesi la cui sede vescovile si trovi nel territorio di altro Stato.

2. La nomina dei titolari di uffici ecclesiastici è liberamente effettuata dall’autorità ecclesiastica. Quest’ultima dà comunicazione alle competenti autorità civili della nomina degli Arcives[...]

[...]e necessità, la forza pubblica non potrà entrare, per l’esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al culto, senza averne dato previo avviso all’autorità ecclesiastica.

3. L’autorità civile terrà conto delle esigenze religiose delle popolazioni, fatte presenti dalla competente autorità ecclesiastica, per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali.

6. Festività religiose La Repubblica italiana riconosce come giorni festivi tutte le domeniche e le altre festività religiose determinate d’intesa tra le Parti.

7. Enti ecclesiastici 1. La Repubblica italiana, richiamandosi al principio enunciato dall’art. 20 della Costituzione, riafferma che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

2. Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici che ne sono attualmente provvisti, la Repubblica italiana, su domanda dell’autorità ecclesiastica o con il suo assenso, continuerà a riconoscere la personalità giuridica degli [...]

[...], richiamandosi al principio enunciato dall’art. 20 della Costituzione, riafferma che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

2. Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici che ne sono attualmente provvisti, la Repubblica italiana, su domanda dell’autorità ecclesiastica o con il suo assenso, continuerà a riconoscere la personalità giuridica degli enti eccle222

LUIGI RODELLI

siastici aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico,

i quali abbiano finalità di religione o di culto. Analogamente si procederà per il riconoscimento agli effetti civili di ogni mutamento sostanziale degli enti medesimi.

3. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di be[...]

[...]entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi.

2. Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della corte d’appello competente, quando questa accerti:IL CRAXICONCORDATO

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a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo;

b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali deirordinamento italiano;

c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze st[...]

[...]di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia.

3. Nell’accedere al presente regolamento della materia matrimoniale la Santa Sede sente l’esigenza di riaffermare il valore immutato della dottrina cattolica sul matrimonio e la sollecitudine della Chiesa per la dignità ed i valori della famiglia, fondamento della società.

9. Vinsegnamento religioso 1. La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della scuola e dell’insegnamento e nei termini previsti dalla propria Costituzione, garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.

A tali scuole che ottengono la parità è assicurata piena libertà, ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne Tesarne di Stato.

2. La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo co[...]

[...]dell’insegnamento e nei termini previsti dalla propria Costituzione, garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.

A tali scuole che ottengono la parità è assicurata piena libertà, ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne Tesarne di Stato.

2. La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.

Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.

All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tal[...]

[...]nferiti dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato.

Sono parimenti riconosciuti i diplomi conseguiti nelle Scuole vaticane di paleografia, diplomatica e archivistica e di biblioteconomia.

3. Le nomine dei docenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e dei dipendenti istituti sono subordinate al gradimento, sotto il profilo religioso, della competente autorità ecclesiastica.

11. Assistenza spirituale 1. La Repubblica italiana assicura che l’appartenenza alle forze armate, alla polizia, o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non possono dar luogo ad alcun impedimento nell’esercizio della libertà religiosa e nell’adempimento delle pratiche di culto dei cattolici.

2. L’assistenza spirituale ai medisimi è assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell’autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l’organico e le modalità stabiliti d’intesa fra tali [...]

[...]ad alcun impedimento nell’esercizio della libertà religiosa e nell’adempimento delle pratiche di culto dei cattolici.

2. L’assistenza spirituale ai medisimi è assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell’autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l’organico e le modalità stabiliti d’intesa fra tali autorità.224

LUIGI RQDELLI

12. Il patrimonio storicoartistico 1. La Santa Sede e la Repubblica italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del patrimonio storico ed artistico.

Al fine di armonizzare; l’applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso, gli organi competenti delle due Parti concorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali d’interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche.

La conservazione e la consultazione degli archivi d’interesse storico e delle biblioteche dei medesimi enti e istituzioni saranno favorite e agevolate sulla base di intese tra [...]

[...]sono abrogate.

2. Ulteriori materie per le quali si manifesti l’esigenza di collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato potranno essere regolate sia con nuovi accordi tra le due Parti sia con intese tra le competenti autorità dello Stato e la Conferenza Episcopale Italiana.

14. Soluzioni e problemi di applicazione Se in avvenire sorgessero difficoltà di interpretazione o di applicazione delle disposizioni precedenti, la Santa Sede e la Repubblica italiana affideranno la ricerca di un’amichevole soluzione ad una Commissione paritetica da loro nominata.

Roma, diciotto febbraio millenovecentottantaquattro.

PROTOCOLLO ADDIZIONALE

Al momento della firma dell’Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense la Santa Sede e la Repubblica italiana, desiderose di assicurare con opportune precisazioni la migliore applicazione dei Patti lateranensi e delle convenute modificazioni e di evitare ogni difficoltà di interpretazione, dichiarano di comune intesa:

1. In relazione all’Art. 1 Si considera non più in vigore il principio originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano.

2. In relazione alVArt. 4 a) Con riferimento al n. 2, si considerano in cura d’anime gli Ordinari, i parroci, i vicari parrocchiali, i rettori di chiese aperte al culto ed i sacerdoti[...]

[...]zione all’Art. 1 Si considera non più in vigore il principio originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano.

2. In relazione alVArt. 4 a) Con riferimento al n. 2, si considerano in cura d’anime gli Ordinari, i parroci, i vicari parrocchiali, i rettori di chiese aperte al culto ed i sacerdoti stabilmente addetti ai servizi di assistenza spirituale di cui all’art. 11.

b) La Repubblica italiana assicura che l’autorità giudiziaria darà comunicazione all’autorità ecclesiastica competente per territorio dei procedimenti penali promossi a carico di ecclesiastici.

c) La Santa Sede prende occasione dalla modificazione del Concordato lateranense per dichiararsi d’accordo, senza pregiudizio dell’ordinamento canonico, con l’interpretazione che lo Stato dà dell’art. 23, secondo comma, del Trattato lateranense, secondo la quale gli effetti civili delle sentenze e dei provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche, previsti da tale disposizione, vanno intesi in armonia con i dirit[...]

[...] dichiararsi d’accordo, senza pregiudizio dell’ordinamento canonico, con l’interpretazione che lo Stato dà dell’art. 23, secondo comma, del Trattato lateranense, secondo la quale gli effetti civili delle sentenze e dei provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche, previsti da tale disposizione, vanno intesi in armonia con i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani.IL CRAXICONCORDATO

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3. In relazione all*Art. 7 a) La Repubblica italiana assicura che resterà escluso l’obbligo per gli enti ecclesiastici di procedere alla conversione di beni immobili, salvo accordi presi di volta in volta tra le competenti autorità governative ed ecclesiastiche, qualora ricorrano particolari ragioni.

b) La Commissione paritetica, di cui al n. 6, dovrà terminare i suoi lavori entro e non oltre sei mesi dalla firma del presente Accordo.

4. In relazione alVArt. 8 a) Ai fini dell’applicazione del n. 1, lett. b), si intendono come impedimenti inderogabili della legge civile:

1) Tessere uno dei contraenti interdetto per infermità d[...]

[...]liche;

2) le modalità di organizzazione di tale insegnamento, anche in relazione alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni;

3) i criteri per la scelta dei libri di testo;

4) i profili della qualificazione professionale degli insegnanti.

c) Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime vigente nelle regioni di confine nelle quali la materia è disciplinata da norme particolari.

6. In relazione alVArt. 10 — La Repubblica italiana, nell’interpretazione del n. 3

che non innova l’art. 38 del Concordato dell’11 febbraio 1929 si atterrà alla sentenza 195/1972 della Corte Costituzionale relativa al medesimo articolo.

7. In relazione alVArt. 13 n. 1 Le Parti procederanno ad opportune consultazioni per l’attuazione, nel rispettivo ordine, delle disposizioni del presente Accordo.

Roma, diciotto febbraio millenovecentottantaquattro.



da Paolo Alatri, La goccia di Sakharov in KBD-Periodici: Belfagor 1980 - marzo - 31 - numero 2

Brano: [...]enere un franco dibattito con gli intellettuali italiani, non senza effetti negativi sul prestigio della stessa Associazione Italiauxss, che di tali manifestazioni appariva come l'organizzatrice. Ma, nel complesso, si può dire che si è trattato di episodi non veramente clamorosi,
e comunque tali da consigliare di portare pazienza e, per cosi dire, di « incassare ».
Come però ho spiegato in un'intervista che Lucio Caracciolo mi ha chiesto per « La Repubblica » (pubblicata il 30 gennaio), accade che si pazienta, si « incassa », si accumula malessere, malcontento, senso di protesta e di ribellione, e poi a un certo punto scatta qualcosa, nella coscienza individuale, per cui si dice: basta! Per me, questo qualcosa, vale a dire la goccia che ha fatto traboccare un vaso già colmo, è stato il confino comminato a Sakharov. Perché? Perché qui non si ha piú a che fare con decisioni politiche con le quali si possa essere piú o meno d'accordo; qui si ha a che fare con una misura, ultima del resto in ordine di tempo al termine di una serie di provvedimenti r[...]

[...]ori e repressivi che le autorità sovietiche mettono sistematicamente in atto nei confronti dei loro intellettuali. E credo che in generale il fatto che proprio l'Associazione Italiauxss assuma posizioni chiare in proposito, aiuti il mondo della cultura sovietica nella lotta che esso quotidianamente sostiene per emanciparsi dalla pesante tutela che le autorità gli impongono.
È vero che, sollecitato dallo stesso Lucio Caracciolo a commentare su « La Repubblica » le mie dimissioni, l'amico e compagno Paolo Bufalini ha creduto di dovermi tirare abbastanza duramente le orecchie. Abbastanza duramente, ma
NOTERELLE E SCHERMAGLIE 223
nel contesto di una dichiarazione che contiene frasi addirittura affettuose. « Paolo Alatri — ha detto Bufalini — sia pure per motivi generosi e nobili, si è messo sulla linea della signora Thatcher». E ha poi spiegato: « Sono amico di Alatri da 45 anni, ci siamo conosciuti nel 1936 e abbiamo in comune l'attività clandestina antifascista. Parlo quindi con la schiettezza di un vecchio amico e compagno. Alatri ha sottoscritt[...]

[...]imenti come il confino comminato a Sakharov, una misura che istituzionalmente non credo sia neppure prevista dalla stessa legislazione sovietica, che è certamente contraria agli accordi di Helsinki sottoscritti anche dal governo sovietico, e che sembra farci tornare
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indietro di oltre sessant'anni, a quell'arbitrio che regnava sovrano nel regime zarista?
L'amico e compagno Paolo Bufalini, nella sua dichiarazione a « La Repubblica », ha infine aggiunto: « Critico Alatri tanto piú perché è uno storico, e in fondo la differenza fra uno storico e un politico non è tanto grande ». Non so dar torto, in ciò, a Bufalini. Ma proprio perché uno storico non può non sentirsi portatore, al tempo stesso, di una coscienza politica, provvedimenti di repressione politica per « reati » di opinione da parte di intellettuali sovietici non possono lasciarlo indifferente. E come ho già detto, le ragioni dell'opportunità politica, se spinte oltre una certa misura, confinano e si confondono con l'opportunismo.
Non vorrei illudermi; ma mi pa[...]

[...]pportunità politica, se spinte oltre una certa misura, confinano e si confondono con l'opportunismo.
Non vorrei illudermi; ma mi pare significativo che, mentre « l'Unità » ha pubblicato con rilievo la notizia delle mie dimissioni dal Direttivo dell'ItaliauRs s citando anche alcune frasi della mia lettera all'on. Gorghi, non abbia invece riprodotto la dichiarazione che Bufalini, sollecitato da Lucio Caracciolo, ha creduto di dover rilasciare a « La Repubblica » (mentre invece ha pubblicato sia il documento di protesta per il relegamento al confino di Sakharov e l'appello in suo favore indirizzato al governo sovietico dal Comitato nazionale per le scienze fisiche del CNR, sia l'analogo documento firmato da oltre 50 docenti dell'Università di Roma, in massima parte comunisti). Non credo infatti che il mio gesto sia giudicato unanimamente, in seno al Pci, nello stesso modo in cui lo giudica Bufalini. Mi pare anzi evidente il contrario.
Non posso non dichiarare, in proposito, che nei nove anni in cui sono stato Segretario Generale dell'Associazione, [...]



da Giovanni Testo, Ritratti critici di contemporanei. Lalla Romano in KBD-Periodici: Belfagor 1980 - novembre - 30 - numero 6

Brano: [...]iacco, in parte sentimentale ».
La malinconia severa che si respira nel racconto è distacco dall'età che viene attraversata, angosciosa e conflittuale. I personaggi che si incontrano sono veri e proprii personaggi storici e la giovane Lalla si mescola alla pari, si offre alla rappresentazione senza reticenze, con un anticonformismo che è anche esibizione perché cosí vuole l'età. Il progetto ventilato in un'intervista, rilasciata al quotidiano « La Repubblica » (1 agosto 1976), di scrivere Una giovinezza « come se fosse la vicenda di un'altra persona », è ancora una volta abbandonato, come già era accaduto per la Penombra che una prima volta in terza persona era stato effettivamente scritto. Il punto di vista è quello di un « io » che s'accampa e non ammette trasgressioni.
Il rapporto di questo « io » con la storia è parziale ma concreto, s'incarna nei personaggi che rimemora e ricrea. Cosí quando la scrittrice sostiene: « Per me il fascismo era un adolescente dalle mani fredde » (Una giovinezza cit., p. 36), non adopera una semplice metafora. Tu[...]



da Voce enciclopedica di G.Pr [Giovanni Primavera], Siria in Enciclopedia dell'antifascismo e della Resistenza. Vol V (R-S)

Brano: [...]a maggioranza, vararono una costituzione contraria al mandato, ma le autorità francesi ne rifiutarono il riconoscimento, imponendone un'altra molto più moderata che manteneva la divisione amministrativa da essi prevista. Nel 1932 le elezioni politiche videro l'affermazione delle forze moderate, pesantemente sostenute dai francesi, ma l'anno seguente, in risposta alle fortissime proteste dei nazionalisti, contrari all'elezione di un presidente della repubblica collaborazionista, i francesi sospesero addirittura la costituzione.
Nel 1936, dopo un altro periodo di rivolte (peraltro endemiche) venne concluso tra i siriani e le autorità di occupazione un trattato che prevedeva l'inclusione dello Stato alauita e di quello druso nella repubblica siriana, ma tale trattato non fu mai ratificato dal Parlamento francese. Ulteriori proteste dei nazionalisti si ebbero nel 1939, in seguito alla cessione della zona di Alessandretta alla Turchia.
Dopo l'inizio della Seconda guerra mondiale truppe britanniche e della Francia Libera occuparono di comune accordo Siria e Libano. Per assicurarsi l'appoggio dei nazionalisti allo sforzo bellico, nel settembre 1941 il generale francese Catroux proclamò l'indipendenza formale della Siria, comprendente tutti i quattro Stati (Aleppo, Damasco, zone alauita e drusa), rinviando però l'attuazione pratica d[...]

[...]'appoggio dei nazionalisti allo sforzo bellico, nel settembre 1941 il generale francese Catroux proclamò l'indipendenza formale della Siria, comprendente tutti i quattro Stati (Aleppo, Damasco, zone alauita e drusa), rinviando però l'attuazione pratica del provvedimento alla fine della guerra. Nel marzo 1943 venne ripristinata la costituzione e, nelle elezioni del luglio, il Blocco nazionale conquistò la maggioranza, eleggendo alla presidenza della repubblica Shukri Al Quwali. Le truppe francesi abbandonarono il paese nel 1946.
Secondo dopoguerra
La sconfitta dei paesi arabi nella guerra araboisraeliana del 1948 (v. Israele), cui la Siria aveva partecipato a fianco dell'Egitto, della Transgiordania, dell'Iraq e del Libano, aggravò la già difficile situazione economica e sociale del paese. Oltre alla eterogeneità etnica e religiosa (tra musulmani sunniti, alauiti, drusi e varie confessioni cristiane), in Siria erano infatti presenti gravi sperequazioni sociali ed economiche fra abitanti dei centri urbani da una parte, contadini e nomadi dall'altr[...]

[...]ma parte sunniti), che avevano guidato la lotta per l'indipendenza, si dimostrarono incapaci di gestire lo Stato unitario uscito dal mandato. All'interno della classe media e tra le minoranze (drusi e alauiti) andò quindi affermandosi un'opposizione al governo che, influenzato dalle forze moderate del panarabismo e più proiettato verso l'esterno che sensibile alle problematiche interne, rifiutava ogni concessione sul piano sociale. D'altra parte la repubblica siriana aveva strutture più democratiche rispetto alle monarchie arabe confinanti, non aveva quella pressante necessità di mantenere un equilibrio di rapporti interni fra cristiani e musulmani (come era il caso del Libano) e godeva della presenza di un ceto intellettuale che, fin dal secolo scorso, aveva dato un contributo fondamentale alla formazione dell'ideologia del nazionalismo arabo.
Al Blocco nazionale che reggeva il governo (diviso in un partito filosaudita e in uno filoirakeno) si contrapponevano i socialisti e il Ba'th (un piccolo movimento fondato nel 1943 da Michel Aflaq) che rac[...]

[...] alla formazione dell'ideologia del nazionalismo arabo.
Al Blocco nazionale che reggeva il governo (diviso in un partito filosaudita e in uno filoirakeno) si contrapponevano i socialisti e il Ba'th (un piccolo movimento fondato nel 1943 da Michel Aflaq) che raccoglievano adesioni fra studenti, gruppi di ufficiali dell'esercito e fra le minoranze.
Colpi di stato
Nel dicembre 1948, quando scoppiarono sommosse contro il governo, il presidente della repubblica Shukri Al Quwatli, con l'appoggio dell'esercito, ricorse alla forza. Si ebbe così il primo di una lunga serie di colpi di stato (29.3.1949), guidato dal colonnello Hosni EzZa'Im che però rimase al potere per soli 134 giorni: egli fece appena in tempo a convocare una nuova assemblea costituente, che nell'agosto il suo posto fu preso dal colonnello Sarni Hinnawi, il quale affidò ad Akram Awrani il compito di stendere un primo progetto di riforma agraria e nominò Aflaq ministro dell'Educazione. Le scoperte tendenze filoirakene di Hinnawi provocarono tuttavia in dicembre un terzo colpo di stato, [...]

[...]hakli; quest'ultimo, nel novembre 1951, con un quarto colpo di stato assunse infine tutti i poteri. Nessuno dei colonnelli succedutisi al governo del paese in tre anni aveva però seguito una politica di rinnovamento, limitandosi essi sostanzialmente a mantenere lo status quo, in qualche modo appoggiati dai funzionari del precedente governo civile.
II 10.7.1953 Shishakli, consolidatosi al potere, fece approvare una costituzione che reintroduceva la repubblica presidenziale, e dopo aver indetto per l'ottobre dello stesso anno nuove elezioni, autorizzò in settembre la ricostituzione dei disciolti partiti politici. Le opposizioni boicottarono la farsa elettorale e le elezioni furono vinte dal Movimento di liberazione arabo, il partito che Shishakli stesso aveva appositamente fondato nel 1952. Alle proteste dell'opposizione il dittatore rispose arrestandone i leader (novembre 1953), ma pochi mesi dopo egli stesso venne destituito da un nuovo colpo di stato capeggiato dal colonnello Feisal Al Atassi (febbraio 1954).
Intanto, dal 1949 al 1954, era cres[...]

[...]tribuì ad allargare il fossato, facendo crescere nell'area la tensione bellica, tanto che a un certo momento il governo siriano decretò la mobilitazione: il 17.10.1957 truppe egiziane sbarcarono a Latakia in appoggio al governo siriano e l'U.R.S.S. inviò due navi da guerra a protezione della costa: la politica americana aveva di fatto permesso all'U.R.S.S. e all'Egitto di porsi come protettori della Siria di fronte agli attacchi dell'Occidente.
La Repubblica Araba Unita
Dalla fine del 1957 l'influenza sovietica in Siria crebbe, rafforzando il Partito comunista siriano, ma all'interno del paese gran parte della borghesia era tutt'altro che favorevole a tale situazione e lo stesso partito Ba'th preferiva affidarsi piuttosto al regime nasseriano. Cominciò in tal modo a prendere piede l'idea di una unione federale con l'Egitto, quale primo nucleo di una più vasta unità araba. II Partito comunista siriano guidato da Begdash (vecchio quadro formatosi in Francia sotto la guida della Terza Internazionale) era il meglio organizzato del Medio Oriente e pr[...]


Grazie ad un complesso algoritmo ideato in anni di riflessione epistemologica, scientifica e tecnica, dal termine La Repubblica, nel sottoinsieme prescelto del corpus autorizzato è possible visualizzare il seguente gramma di relazioni strutturali (ma in ciroscrivibili corpora storicamente determinati: non ce ne voglia l'autore dell'edizione critica del CLG di Saussure se azzardiamo per lo strumento un orizzonte ad uso semantico verso uno storicismo μετ´ἐπιστήμης...). I termini sono ordinati secondo somma della distanza con il termine prescelto e secondo peculiarità del termine, diagnosticando una basilare mappa delle associazioni di idee (associazione di ciò che l'algoritmo isola come segmenti - fissi se frequenti - di sintagmi stimabili come nomi) di una data cultura (in questa sede intesa riduttivamente come corpus di testi storicamente determinabili); nei prossimi mesi saranno sviluppati strumenti di comparazione booleana di insiemi di corpora circoscrivibili; applicazioni sul complessivo linguaggio storico naturale saranno altresì possibili.
<---Diritto <---Storia <---socialista <---Belfagor <---Ciò <---Del resto <---Il Giornale <---Il Mondo <---Logica <---Scienze <---Stato <---comunista <---comunisti <---cristiane <---dell'Unione <---dell'Università <---italiana <---italiani <---italiano <---realista <---siano <---socialisti <---Abati <---Ad-Duruz <---Adib Shishakli <---Afgha <---Afghanistan <---Aflaq <---Agli <---Agraria <---Akram Awrani <---Al Hafiz <---Al Quwali <---Alatri <---Alauita <---Alberobello <---Aleppo <---Alessandretta <---Altoviti <---Amerigo Terenzi <---Amin Al <---Andreotti <---Archivistica <---Arcivescovi <---Associazioni <---Atassi <---Aut <---Aut Aut <---Avogadro <---Baccolo <---Baghdad <---Ballestrero <---Banca <---Banco Ambrosiano <---Bartolucci <---Battistini <---Begdash <---Beirut <---Bezzola <---Biasini <---Bibliografia <---Biblioteconomia <---Biovi <---Bitar <---Blocco <---Bolzoni <---Borgo Sottano <---Borlenghi <---Bramanti <---Bucalossi <---Bufalini <---C.N. <---C.N.C.R. <---C.R. <---CNR 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