Brano: [...] punto di vista del diritto costituzionale, lungi dail'ersere tra loro logicamente condizionate, sono invece, contro quel che a tutta prima potrebbe sembrare, nettamente distinte e indipendenti, Giacchè, mentre è agevole dimostrare che il re aveva agito proprio sulla base ed entro i limiti dell'ordinamento giuridico fino allora in vigore, cioè fascista, è altrettanto certo che il nuovo governo nominato dal re non trovava alcun fondamento in quel diritto positivo.
Cominciamo dal primo punto, che da solo offre. seri motivi di riflessione, in sede politica, sul più che ventennale silenzio serbato dalla Corona in merito alla politica del governo di Mussolini. Non va dimenticato, infarti, che la legislazione fascista aveva espressamente riconosciuto il principio della responsabilità del capo del governo nei confronti del re, per l'indirizzo politico da esso impersonato: tale responsabilità veniva in certo qual modo a sostituirsi a quella verso le Camere, caratteristica del regime parlamentare, sicchè anche la dottrina fascisticamente più ortodossa aveva [...]
[...]to rimetteva al re la soluzione della crisi, poichè era appunto alla Corona che già le leggi fasciste, — segnatamente quella del 24 dicembre 1925 sulle attribuzioni e prerogative del primo ministro, — demandavano il controllo sull'indirizzo politico del governo, e pertanto quell' espressione non aveva che un valore genericamente politico, — si potrebbe dire: di retorica politica, ma non poteva assolutamente derogare alla procedura stabilita dal diritto positivo per la successione alla carica di capo del governo.
La formazione del primo governo Badoglio è dunque certamente avvenuta al di fuori dell'ordinamento costituzionale fascista, che era quello vigente in quel momento. Ed è naturale che sia stato così: perchè non si trattava di un semplice mutamento di persona, di un cambiamento di ministero. ma in sostanza di uscire dal regime fascista. La realtà si è qui vendicata, come tante volte, del formalismo legalistico; tutte le discussioni, più o meno sottili, di certi costituzionalisti sul carattere vincolante o meno della designazione del Gran Consi[...]