Brano: Un problema
di diritto costituzionale
Si racconta che all'annuncio del colpo di Stato del 2 dicembre 1859, un alto magistrato francese se ne uscisse in questa esclamazione, nella quale purtroppo così bene si esprime la mentalità di tanti
giuristi di ogni tempo : L' atto è illegittimo, la
Cassazione lo annullerà l >. Ma ora, per noi, non si tratta certamente di ricadere in una simile ingenuità ; si tratta soltanto di rivedere un poco, a un anno di distanza, quel che è accaduto in Italia il 25 luglio 1943, dal punto di vista dei principi costituzionali : punto di vista che potrà suggerire al lettore qualche considerazione di un [...]
[...] che lo aveva istituito, la quale, — si noti, — era, una legge forma/mente costituzionale e come tale non avrebbe potuto essere abrogata, a rigor di principi, che con l'intervento... suicida del Gran Consiglio stesso.
Su quale norma di diritto si fondava l'atto posto in essere dal re il 25 luglio ? E da quale fonte traeva dunque la propria legittimità il governo Badoglio ? Le soluzioni che ai due quesiti devono esser date dal punto di vista del diritto costituzionale, lungi dail'ersere tra loro logicamente condizionate, sono invece, contro quel che a tutta prima potrebbe sembrare, nettamente distinte e indipendenti, Giacchè, mentre è agevole dimostrare che il re aveva agito proprio sulla base ed entro i limiti dell'ordinamento giuridico fino allora in vigore, cioè fascista, è altrettanto certo che il nuovo governo nominato dal re non trovava alcun fondamento in quel diritto positivo.
Cominciamo dal primo punto, che da solo offre. seri motivi di riflessione, in sede politica, sul più che ventennale silenzio serbato dalla Corona in merito alla politica del[...]
[...]rittura sulla possibilità che a capo del governo fosse scelto un non iscritto al partito fascista (!) non tenevano conto di questo elemento di fatto, politicamente. decisivo: che per far cadere il fascismo ci voleva o un suo (impossibile) suici dio oppure una vera e propria frattura nel sistema costituzionale dello Stato.
Rilievo questo, si badi bene, che non contraddice affatto a quanto si è detto più innanzi circa la possibilità che lo stesso diritto costituzionale fascista lasciava alla Corona di sindacare in ultima istanza la convenienza e la conformità all' interesse del paese dell' indirizzo politico determinato dal capo del governo in carica, ma soltanto ne limita la portata, mostrando al tempo stesso in quale aggrovigliata situazione fosse venuta a cadere l'Italia per effetto delle riforme costituzionali fasciste, accettate passivamente dal re. Giacchè resta perfettamente vero che questi avrebbe potuto legalmente licenziare in qualsiasi momento il suo troppo ingombrante primo ministro; ma è anche vero che, per uscire dal fascismo, sarebbe sempre s[...]