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Il segmento testuale D.L.L. è stato riconosciuto sulle nostre fonti cartacee. Questo tipo di spoglio lessicografico, registrazione dell'uso storicamente determinatosi a prescindere dall'eventuale successivo commento di indirizzo normatore, esegue il riconoscimento di ciò che stimiamo come significativo, sulla sola analisi dei segmenti testuali tra loro, senza obbligatoriamente avvalersi di vocabolarii precedentemente costituiti.
Nell'intera base dati, stimato come nome o segmento proprio è riscontrabile in 11Entità Multimediali , di cui in selezione 8 (Corpus autorizzato per utente: Spider generico. Modalità in atto filtro S.M.O.G.: CORPUS OGGETTO). Di seguito saranno mostrati i brani trascritti: da ciascun brano è possibile accedere all'oggetto integrale corrispondente. (provare ricerca full-text - campo «cerca» oppure campo «trascrizione» in ricerca avanzata - per eventuali ulteriori Entità Multimediali)


da Enciclopedia dell'antifascismo e della Resistenza. Vol IV (N-Q), p. 776

Brano: [...]s et de iure era assai pericoloso, perché avrebbe potuto aprire la porta a una infinita serie di rivendicazioni, da parte degli imputati, di aver svolto il cosiddetto « doppio giuoco ».

La sentenza del 31.1.1946, imputato Insom, rappresentò la prima manifestazione in questo senso: da allora in poi non bastò più, per la realizzazione della fattispecie ^ criminosa della collaborazione, l’aver ricoperto una delle cariche indicate nell’art. 1 del D.L.L. 142, ma divenne necessario che vi fosse stata la volontaria accettazione di uno degli uffici o incarichi indicati nella citata disposizione e che le funzioni inerenti alla carica fossero effettivamente svolte. Venne poi preso in considerazione il momento soggettivo del reato, nei cui confronti si affermò che il dolo doveva considerarsi inesistente se l’ufficio o l’incarico era stato svolto con il proposito di nuocere ai nazifascisti. Un’altra questione controversa fu quella relativa alla identificazione dei tribunali straordinari indicati nel n. 2 dell’art. 1 del D.L.L. 142. Nonostante vari t[...]

[...]citata disposizione e che le funzioni inerenti alla carica fossero effettivamente svolte. Venne poi preso in considerazione il momento soggettivo del reato, nei cui confronti si affermò che il dolo doveva considerarsi inesistente se l’ufficio o l’incarico era stato svolto con il proposito di nuocere ai nazifascisti. Un’altra questione controversa fu quella relativa alla identificazione dei tribunali straordinari indicati nel n. 2 dell’art. 1 del D.L.L. 142. Nonostante vari tentativi dei difensori degli imputati, la Cassazione questa volta rimase ferma nel ricomprendere, tra questi, anche i Tribunali militari straordinari di guerra.

Le fucilazioni di partigiani

Un altro settore in cui si ebbe un mutamento giurisprudenziale di notevole rilievo fu quello della applicabilità o meno della discriminante dell’art. 40 del Codice penale militare di guerra (corrispondente all’art. 51 del Codice penale) nel caso di fucilazioni di partigiani in esecuzione di ordini emanati dagli organi della R.S.I..

Fino al luglio 1947 il principio della inapp[...]

[...]va la minaccia ».

L’assoluzione delia G.N.R.

Un altro mutamento di giurisprudenza nel tempo, degno di essere menzionato, fu quello relativo alla qualifica da attribuire alle formazioni della Guardia nazionale repubblicana. Questa era stata considerata come rientrante nella nozione di « formazioni di camicie nere con funzioni politicomilitari ». Pertanto i suoi ufficiali erano stati considerati responsabili ai sensi del n. 5 dell’art. 1 del D.L.L. n. 142. Con una sentenza 47.2.1946 la Cassazione modificava la sua precedente giurisprudenza e affermava che 1e formazioni della Guardia nazionale repubblicana non erano formazioni di camicie nere, per cui la presunzione di collaborazionismo non era applicabile ai suoi ufficiali superiori. Un mutamento di notevole rilievo ebbe a verificarsi anche nei confronti della valutazione da dare sulla Repubblica sociale italiana e sugli ordini da essa impartiti. All’inizio la Corte di cassazione aveva insistito a varie riprese sulla assoluta illegittimità delle autorità fasciste repubblicane e degli or[...]



da Enciclopedia dell'antifascismo e della Resistenza. Vol V (R-S), p. 691

Brano: [...]ell’estate 1944), impegnati soprattutto nel rifornimento e nell’appoggio alle truppe di Tito in Jugoslavia (v. Aeronautica italiana).

Secondo dopoguerra

Dopo la Liberazione, lo S.M.G. fu affidato al generale Trezzani, lo S.M. dell'esercito al generale Raffaele

Cadorna (v.), già comandante del C.V.L., mentre vari titolari si avvicendarono a quello dell'aeronautica; invariato rimase invece quello della marina (De Courten).

Intanto, con D.L.L. 16.11.1944, erano stati aboliti sia il corpo sia il servizio di S.M., ammettendosi solo temporanee funzioni di S.M. affidate a ufficiali scelti dal ministro fra i diplomati della Scuola di Guerra. Con D.L.L. 31.5.1945 n. 346 fu abrogata la legge del 1941 sul capo di S.M.G. e, in sostanza, ripristinata quella che era servita nel 1927 per esautorare Badoglio: il capo di S.M.G. era consulente militare del Presidente del Consiglio da cui dipendeva e non poteva corrispondere con gli S.M. di Forza Armata se non tramite i ministeri. L'autorità del capo di S.M.G. sarà restaurata nel 1948 dopo la rottura dei governi di unità antifascista, epoca nella quale i tre ministeri militari si fonderanno in quello della Difesa.

Gli S.M., come tutte le Forze Armate, nonostante l’orientamento monarchico deH’uffici[...]



da Enciclopedia dell'antifascismo e della Resistenza. Vol I (A-C), p. 105

Brano: [...]quella orientata verso la semplice autonomia amministrativa nel quadro del

lo Stato italiano e quella separatista, indirizzata verso l’annessione della Valle d’Aosta alla Francia.

La serietà di quei contrasti e i consensi riscossi dalle idee separatiste in taluni strati della popolazione indussero il governo italiano ad accelerare il provvedimento per la concessione alla valle d’Aosta della autonomia istituzionale. Questa fu sanzionata dal D.L.L. del 7.

9.1945 n. 545, che contemporaneamente disciplinava anche la creazione del primo Consiglio regionale. Uno « statuto speciale », redatto sulla base di un progetto elaborato dal Consiglio di Valle sotto la presidenza dell’avvocato Severino Caveri, venne approvato dall’Assemblea Costituente della Repubblica italiana nella seduta del 31.1.1948 e poi sancito come legge costituzionale n. 4 del 26.2.1948.

Fino al 24.4.1949 la Regione autonoma Valle di Aosta fu retta dallo stesso Consiglio regionale designato dall’ultimo C.L.N., presieduto consecutivamente da Federico Chabod e da Severino[...]



da Enciclopedia dell'antifascismo e della Resistenza. Vol V (R-S), p. 239

Brano: [...] Tasso, la polizia tedesca non volle rinunciare a un ultimo, efferato crimine: caricati a bordo di un camion 15 prigionieri, tra cui Bruno Buozzi (v.), li trucidò il 4 giugno appena fuori città, in una località chiamata La Storta (v.).

Vie.

L’arrivo del generale americano Clark in Piazza San Pietro (6.6.1944)

Dal primo elenco nominativo alfabetico dei partigiani combattenti riconosciuti dalla Commissione Regionale del Lazio ai sensi del D.L.L. 21.8.1945, n. 518, risulta che nella città di Roma e nelle località della provincia operarono complessivamente 6.051 partigiani italiani combattenti, suddivisi in vaire formazioni. I caduti, alcuni in combattmento (anche a Porta San Paolo), ma per la massima parte trucidati dai nazifascisti dopo la cattura, sugli spalti di Forte Bravetta (v.). alle Fosse Ardeatine e in altri luoghi, risultano dall’elenco in numero di 405, così suddivisi secondo l’appartenenza:

Movimento Bandiera Rossa 89

Fronte militare badogliano 72

“Giustizia e Libertà” 62

Brigate Garibaldi e G.A.P. 37

Collab[...]



da Enciclopedia dell'antifascismo e della Resistenza. Vol IV (N-Q), p. 780

Brano: [...]sa loro dalle vecchie e ben più astute caste dell’apparato burocratico [...] non si accorgono che facendo così non fanno altro che prestarsi al giuoco del l'avversario, riaccettare la vecchia soggezione: tant'é vero che fino 'all'estate del ’46 esce un solo provvedimento per i partigiani che suddivide le ca

tegorie, i casi, i commi, che è irto di distinzioni come un istrice dei suoi aculei ».

L’autore, che a questo punto si riferisce al

D.L.L. del 21.8.1946, n. 518, ripercorre le varie fasi del rapporto magistraturalegalitàpartigiani e individua un unico, breve periodo in cui la Resistenza riesce a conquistare spazi a livello legislativo, cioè l’autunno del ’46, durante il secondo governo De Gasperi.

La « trappola » burocratica

In effetti, una volta messisi sul puro piano del diritto e dei processi, non ci si fermò a quelli penali. E più di uno ritenne di poter citare in giudizio questo o quel comandante partigiano per la restituzione di un mulo, di un apparecchio radioricevente, di un contributo in denaro imposto, ecc.. Vedi[...]



da Enciclopedia dell'antifascismo e della Resistenza. Vol IV (N-Q), p. 778

Brano: [...] giustamente notato Battaglia,

« non si può contestare che la malaccortezza del legislatore abbia favorito la impunità di delinquenti brutali e pericolosi; ma non si può fare a meno di protestare contro la prontezza con la quale l’interprete colse la deficienza letterale della norma e, anziché restringerla, la dilatò in senso chiaramente opposto alla volontà del legislatore ».

La impugnabilità delle sentenze dell’Alta Corte

L’art. 9 del D.L.L. 15 settembre

1944 n. 198 aveva disposto che contro le sentenze e gli altri provvedimenti dell'Alta Corte non era ammesso alcun mezzo di impugnazione. In un primo tempo la norma era stata « rispettata » dai giudici e la Cassazione (sentenza delle Sezioni unite penali 7.7.1945, ricorrenti Jacomoni ed altri) aveva ritenuto che contro le sentenze dell’Alta Corte di Giustizia per i delitti fascisti non era ammesso ricorso per cassazione, neppure per assoluto difetto di giurisdizione (la requisitoria del procuratore generale Battaglini era stata difforme, non per le conclusioni, ma solo per le r[...]



da Enciclopedia dell'antifascismo e della Resistenza. Vol IV (N-Q), p. 775

Brano: [...].4.1945 n. 142, il cui art. 1 stabiliva:

« Nei territori italiani, attualmente sottoposti alla occupazione nemica ed in quegli altri che verranno indicati con decreti luogotenenziali saranno istituite Corti di assise straordinarie. Le Corti straordinarie di assise sono competenti a giudicare coloro che, posteriormente all '8 settembre 1943, abbiano commesso i delitti contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato, previsti dall’art. 5 del D.L.L. 27 luglio 1944 n. 159, con qualunque forma di intelligenza o corrispondenza o collaborazione con il tedesco invasore o che gli abbiano prestato aiuto od assistenza; coloro che hanno rivestito una delle seguenti cariche o svolto una delle seguenti attività successivamente alla instaurazione della cosiddetta Repubblica sociale italiana: 1) ministri e sottosegretari di stato del sedicente governo della Repubblica sociale italiana o cariche direttive di carattere nazionale del Partito fascista repubblicano; 2) presidenti o membri del Tribunale speciale per la difesa dello Stato o dei tribunali st[...]



da Enciclopedia dell'antifascismo e della Resistenza. Vol I (A-C), p. 678

Brano: [...]cordata tra il Comitato di liberazione nazionale per l’alta Italia e il Comitato militare (di cui erano principali esponenti Ferruccio Parri e Luigi Longo) che fin dai primi mesi della Resistenza aveva iniziato a coordinare l’attività delle formazioni partigiane. La denominazione stessa fu poi riconosciuta e adottata anche dal governo italiano, dopo la Liberazione, nelle varie norme di legge concernenti l’attività e le qualifiche dei partigiani (D.L.L. 21.8.1945, n. 518, per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani; D.L.C.P.S. 6.9.1946, n. 93, per l’equiparazione dei partigiani combattenti ai militari volontari; D.L. 19.4.1948, n. 517, per l’assunzione da parte dello Stato dei debiti contratti dalle formazioni partigiane). Come organizzazione militare, il C.V.L. era suddiviso in Comandi regionali e di zona: particolarmente attivi furono i Comandi regionali del Piemonte, della Lombardia, del Veneto, dell’EmiliaRomagna, della Liguria, nonché quelli delle zone dell’OssoIa e dell’Oltrepò Pavese. Se

condo i dati più attendibili, le f[...]


Grazie ad un complesso algoritmo ideato in anni di riflessione epistemologica, scientifica e tecnica, dal termine D.L.L., nel sottoinsieme prescelto del corpus autorizzato è possible visualizzare il seguente gramma di relazioni strutturali (ma in ciroscrivibili corpora storicamente determinati: non ce ne voglia l'autore dell'edizione critica del CLG di Saussure se azzardiamo per lo strumento un orizzonte ad uso semantico verso uno storicismo μετ´ἐπιστήμης...). I termini sono ordinati secondo somma della distanza con il termine prescelto e secondo peculiarità del termine, diagnosticando una basilare mappa delle associazioni di idee (associazione di ciò che l'algoritmo isola come segmenti - fissi se frequenti - di sintagmi stimabili come nomi) di una data cultura (in questa sede intesa riduttivamente come corpus di testi storicamente determinabili); nei prossimi mesi saranno sviluppati strumenti di comparazione booleana di insiemi di corpora circoscrivibili; applicazioni sul complessivo linguaggio storico naturale saranno altresì possibili.
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