Brano: Ammonizione
mora senza autorizzazione della polizia. A molti antifascisti veniva così resa praticamente la vita impossibile, poiché erano messi nella condizione di non poter trovare o conservare un’occupazione fuori del comune di propria dimora. L’ammonizione costituiva, oltretutto, una pesante arma di ricatto nelle mani delle autorità fasciste, che la usavano come mezzo di pressione per indurre gli antifascisti a rinunciare alle proprie opinioni, a fare atto di sottomissione, ad aderire al regime e fn molti casi a servirlo.
Vecchi ex parlamentari, professionisti, lavoratori, antifascisti di ogni corrente politica, anche se da tempo s’erano ritirati a vita privata, furono costretti due volte alla settimana a recarsi ai commissariato di po’izia del quartiere per sfilare, assieme ai deliquenti comuni, davanti ai poliziotti che avevano il compito di ben imprimersi ne[...]
[...] privata, furono costretti due volte alla settimana a recarsi ai commissariato di po’izia del quartiere per sfilare, assieme ai deliquenti comuni, davanti ai poliziotti che avevano il compito di ben imprimersi negli occhi le fisionomie dei « nemici » del fascismo.
Gli ammoniti e i vigilati speciali (v.), nei 17 anni che vanno dal 1926 al 1943, furono circa 160.000.
Le norme principali concernenti l'ammonizione e il confino (v.), tratte dal T.U. delle leggi di P.S. approvate con R.D. 18.6. 1931 n. 773, stabiliscono:
« art. 264 Il questore, con rapporto scritto, motivato e documentato denuncia al Prefetto, per l'ammonizione, gli oziosi, i vagabondi abituali validi al lavoro non provveduti di mezzi di sussistenza e sospetti di vivere col ricavato di azioni delittuose e le persone designate dalla pubblica voce come pericolose socialmente o per gli ordinamenti politici dello Stato.
Sono altresì denunciati per l’ammonizione i diffamati per delitti di cui all'articolo seguente.
« art. 165 È diffamata la persona la quale è designata dalla voce pubblica come abitualmente colpevole: 1) dei delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico e di minaccia, violenza e resistenza alla pubblica autorità: 2) del delitto di strage: 3) dei delitti di commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti e di agevolazione dolosa deM'uso di stupefacenti: 4) dei delitti di falsità in monete e in carte di pubblico credito; 5) dei delitti di sfruttamento di prostitute o di tratta di donne o minori; di istigazione alla prostituzione o favoreggiamento, di corruzione di minorenni; 6) dei delitti contro la integrità e sanità della stirpe commessi da persone esercenti l’arte sanitaria;
7) dei delitti non colposi di omicidio, incendio, lesioni personali; 8) dei delitti di furto, rapina e estorsione, sequestro di persone a scopo di estorsione e ràpina, truffa ecc..
« art. 166 L’ammonizione ha la durata di due anni ed è pronunciata da una commissione provinciale composta dal Prefetto, dal Procuratore del Re, dal Questore, dal coniandante l'Arma dei carabinieri reali nella provincia e da un Ufficiale Superiore della [...]
[...]ne di ammonizione, di darsi un congruo tempo al lavoro, di fissare stabilmente la propria dimora, di farla conoscere, nel termine stesso, alla autorità locale di pubblica sicurezza o di non allontanarsene, senza preventivo avviso alla autorità medesima.
Se si tratta di persone designate dalla pubblica voce come pericolose socialmente
o per gli ordinamenti politici dello Stato, la Commissione, oltre alle prescrizioni su indicate può imporre tutte quelle altre che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle particolari condizioni sociali dell’ammonito ed alle speciali esigenze di difesa sociale e politica (dal che risulta come per gli antifascisti vi fossero misure aggiuntive e più vessatorie di quelle che colpivano i sospetti di delitti comuni, n.d.r.).
« art. 172 La Commissione prescrive, inoltre, aH’ammonito, di non associarsi a persone pregiudicate o sospette, di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora, di non portare armi, di non trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole o in [...]
[...]e speciali esigenze di difesa sociale e politica (dal che risulta come per gli antifascisti vi fossero misure aggiuntive e più vessatorie di quelle che colpivano i sospetti di delitti comuni, n.d.r.).
« art. 172 La Commissione prescrive, inoltre, aH’ammonito, di non associarsi a persone pregiudicate o sospette, di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora, di non portare armi, di non trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole o in case di prostituzione e di non partecipare a pubbliche riunioni.
« art. 176 Se nel corso del biennio l’ammonito commetta un reato per il quale riporti successivamente condanna e l'ammonizione non debba cessare, il biennio ricomincia a decorrere dal giorno nel quale è scontata la pena ».
G.B.G.
Amnistia
Atto di indulgenza che abolisce, elimina, estingue la pena e le sue conseguenze. Alcuni provvedimenti di amnistia, nel primo dopoguerra e in seguito, durante il regime fascista, sia per la loro portata che per il carattere antigiuridico e discriminatorio, suscitarono ampi dibattiti e risonanza poli[...]
[...]ra e in seguito, durante il regime fascista, sia per la loro portata che per il carattere antigiuridico e discriminatorio, suscitarono ampi dibattiti e risonanza politica. Tra questi, vanno ricordati i seguenti.
L’amnistia ai disertori
Venne concessa per mezzo di due provvedimenti: il primo, adottato sotto il governo di V.E. Orlando il 21.2.1919; il secondo, sotto il governo di F.S. Nitti il 2.9.1919. Ambedue i provvedimenti miravano soprattutto a sanare il grave problema dei condannati dai tribunali militari per diserzione e altri reati consumati durante la guerra 191518. I metodi disciplinari usati sotto il comando del generale Luigi Cadorna, l’impopolarità della guerra,
lo sfacelo seguito alla disfatta di Caporetto (v.), avevano riempito le carceri di giovani, spesso innocenti e comunque condannati a pene sproporzionate, per la loro gravità, ai reati commessi.
L’amnistia Orlando conteneva troppe clausole restrittive e lasciò * di conseguenza il problema insoluto.
I risultati dell’inchiesta sulle responsabilità del disa[...]
[...]si.
L’amnistia Orlando conteneva troppe clausole restrittive e lasciò * di conseguenza il problema insoluto.
I risultati dell’inchiesta sulle responsabilità del disastro di Caporetto, resi pubblici il 13.8.1919, con le rivelazioni sui metodi spietati usati contro i militari; il sistema delle decimazioni di interi reparti, compresi gli innocenti; episodi di vera ferocia, come quelli di cui si rese responsabile il generale Graziani (non il futuro maresciallo), che faceva fucilare senza processo, su due piedi, soldati colpevoli soltanto di aver pronunciato alcune parole « irriverenti », commossero e sdegnarono l’opinione pubblica, alimentando la campagna a favore dell’amnistia.
In base ai dati ufficiali (risultanti dagli atti della Commissione di inchiesta su Caporetto), ritenuti inferiori alla effettiva realtà, dal maggio 1915 all’1.10.1917 vi erano stati ben 56.000 disertori latitanti che, aggiunti ai 48.000 residenti in patria che non avevano risposto alla chiamata alle armi, costituivano una vera armata fuori legge. Durante
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[...]ronunciato alcune parole « irriverenti », commossero e sdegnarono l’opinione pubblica, alimentando la campagna a favore dell’amnistia.
In base ai dati ufficiali (risultanti dagli atti della Commissione di inchiesta su Caporetto), ritenuti inferiori alla effettiva realtà, dal maggio 1915 all’1.10.1917 vi erano stati ben 56.000 disertori latitanti che, aggiunti ai 48.000 residenti in patria che non avevano risposto alla chiamata alle armi, costituivano una vera armata fuori legge. Durante
lo stesso periodo di tempo i tribunali militari avevano pronunciato 1.006 condanne a morte, di cui 729 eseguite; si ignora il numero, indubbiamente elevato, dei militari fucilati su due piedi, senza processo o col metodo della decimazione.
II R.D. 2.9.1919, emanato sotto il governo Nitti, approvato da Armando Diaz e riconosciuto « equo e riparatore » dallo stesso Mussolini, sanava finalmente la situazione, amnistiando tutti coloro che non avevano più di sei mesi di diserzione (esclusa la diserzione col passaggio al nemico) o che avevano riportato condanne — dai tribunali militari — non superiori a 10 anni di reclusione. Successivamente, quando i fascisti nella lotta per il potere si abbandonarono a speculazioni patriottarde, deprecarono l’amnistia Nitti, che pure era stata a suo tempo elogiata da « Il Popolo d’Italia ». Vilipeso come « disfattista » e quasi messo sotto accusa, l’on. F.S. Nitti, nella discussione avvenuta in parlamento T8.3.1921, dimostrò che in realtà l’amnistia ai disertori non era stata cos[...]