Brano: [...]embre 1983, p. 37).
Dalla ricostruzione fatta da « Il Mondo » vengono fuori « voci » e capitoli che splenderebbero come preziosità giuridiche in uno Stato confessionale. Qualche esempio: acquisto e manutenzione di arredi sacri; costruzioni di edifici ecclesiastici con opere annesse ed eventuale acquisto delle aree occorrenti; spese dell’esercizio del culto e dell’istruzione nelle missioni cattoliche all’estero; mantenimento e diffusione delle scuole materne non statali gestite (nella quasi totalità) da ecclesiastici; finanziamento al 21% delle università cattoliche; prezzo ridotto dell’ente nazionale cellulosa alla stampa cattolica; esenzione da oneri fiscali di tutte le pubblicazioni relative al governo dei fedeli, nonché dei libri e di tutte le pubblicazioni a cura degli enti della Chiesa; dei settimanali diocesani; esenzione totale dall’Iva per le spese di composizione e stampa dei quotidiani di carattere religioso cattolico. Si potrebbe continuare nel lungo elenco. È una rete di canali che attraversa i capitoli di spesa di non pochi [...]
[...]eriosa: non appena sarà messa a punto dice il repubblicano Mammì alla conferenza dei capigruppo di Montecitorio immediatamente il governo la renderà nota al Parlamento (« Corriere della sera », 17 gennaio). Il Vaticano fa sapere che non è stata la S. Sede a sollevare delle difficoltà. Persiste in seno al governo la resistenza, sia pure felpata, dei liberali e dei repubblicani a cedere sulla piena facoltatività dell’insegnamento religioso nelle scuole pubbliche e sulla questione degli enti ecclesiastici.
Craxi trova una soluzione di compromesso: discutere in Senato (poi anche alla Camera) non già il testo dell’accordo, bensì quello di una « nota informativa » di quattro paginette che riassumono « i precedenti », dichiarano « costruttiva e soddisfacente » l’ultima bozza (non è chiaro se la sesta o una settima) stilata dalla commissione bilaterale, si impegna a riprendere e condurre perso216
LUIGI RODELLI
nalmente la fase finale del negoziato ed enuncia alcuni principi cui il documento (che rimarrà segreto) si ispirerà.
Non biso[...]
[...]no di diritto un potere di contrattazione con le autorità dello Stato sia sul piano nazionale sia sul piano regionale e locale. Le materie sulle quali tratteranno gli « episcopati » sono state elencate da Craxi: festività religiose con validità civile, titoli accademici ecclesiastici, « assistenza spirituale » nell’esercito, nelle carceri, negli ospedali, beni culturali di proprietà ecclesiastica, organizzazione dell’insegnamento religioso nelle scuole pubbliche. Su queste materie, dietro le quali ci sono precisi programmi e strategie di avanzamento delle forze cattoliche, da tempo mobilitate a tali fini, non si sono avute contestazioni di rilievo da parte dei parlamentari, almeno a quanto ne hanno riferito i giornali.
Sulle esenzioni tributarie degli enti ecclesiastici, alle quali sono legati ingentissimi interessi economici e finanziari, fortissima invece è stata sempre la resistenza della S. Sede, ragione non ultima della segretezza delle bozze di revisione. Il compito di separare il fine di lucro dal fine di culto verrà affidato dal [...]
[...]pingere fatta al giovane da parte dell’autorità scolastica infrange anche il principio dell’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge « senza distinzione di religione », sancito dalla Costituzione (art. 3) e si identifica con un censimento in materia di religione.
Il numero degli insegnanti di religione cattolica andrà al raddoppio o anche più: viene stabilito infatti che l’insegnamento religioso avverrà « senza differenza di sistema fra scuole materneelementari e medie superiori ». Ciò significa che lo Stato pagherà altri stipendi ad altre persone scelte dai vescovi e sottratte al controllo dello Stato. È noto che a tutt’oggi l’insegnamento della religione nelle scuole elementari è tra i compiti del maestro della classe.
A chi lamentava la mancanza nelle scuole secondarie superiori di un insegnamento di storia delle religioni fondato su una preparazione di livello universitario, Craxi ha risposto che questa giusta esigenza sarà soddisfatta. Vi hanno già pensato, a modo loro, gli estensori cattolici delle « ulteriori intese », di due in particolare: quella sui titoli accademici ecclesiastici e quella sull’organizzazione dell’insegnamento religioso nelle scuole pubbliche. Le facoltà teologiche della Chiesa cattolica ed anche qualche università stanno approntando corsi di laurea in cosiddette « scienze religiose » per l’abilitazione all’insegnamento « scientifico » cattolicamente elaborato, delle religioni, viste dall’angolo visuale della teologia cattolica, che, come si sa, è la « vera » verità intorno a Dio, alla « creazione » ecc. Lo spazio dove inserire questa nuova materia di studio (o di propagazione del cattolicesimo) obbligatoria per tutti gli alunni, è stato già predisposto dalla riforma della scuola secondaria superiore, approvata, senza [...]
[...] Sede sente l’esigenza di riaffermare il valore immutato della dottrina cattolica sul matrimonio e la sollecitudine della Chiesa per la dignità ed i valori della famiglia, fondamento della società.
9. Vinsegnamento religioso 1. La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della scuola e dell’insegnamento e nei termini previsti dalla propria Costituzione, garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.
A tali scuole che ottengono la parità è assicurata piena libertà, ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne Tesarne di Stato.
2. La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.
Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.
All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.
10. Università e titoli accademici 1. Gli istituti universitari, i seminari, le accademie, i collegi e gli altri istituti per ecclesiastici e religiosi[...]
[...]ituti per ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline ecclesiastiche, istituiti secondo il diritto canonico, continueranno a dipendere unicamente dall’autorità ecclesiastica.
2. I titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate d’accordo tra le Parti, conferiti dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato.
Sono parimenti riconosciuti i diplomi conseguiti nelle Scuole vaticane di paleografia, diplomatica e archivistica e di biblioteconomia.
3. Le nomine dei docenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e dei dipendenti istituti sono subordinate al gradimento, sotto il profilo religioso, della competente autorità ecclesiastica.
11. Assistenza spirituale 1. La Repubblica italiana assicura che l’appartenenza alle forze armate, alla polizia, o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non possono dar luogo ad alcun impedimento nell’esercizio della l[...]
[...] riesame del merito.
c) Le disposizioni del n. 2 si applicano anche ai matrimoni celebrati, prima dell’entrata in vigore del presente Accordo, in conformità alle norme dell’art. 34 del Concordato lateranense e della legge 27 maggio 1929, n. 847, per i quali non sia stato iniziato il procedimento dinanzi all’autorità giudiziaria civile, previsto dalle norme stesse.
5. In relazione alVArt. 9 a) L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 è impartito in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica, nominati, d’intesa con essa, dall’autorità scolastica.
Nelle scuole materne ed elementari detto insegnamento può essere impartito dall’insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall’autorità ecclesiastica, che sia disposto a svolgerlo.
b) Con successiva intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza Episcopale Italiana verranno determinati:
1) i programmi dell’insegnamento della religione cattolica per i diversi ordini e gradi delle scuole pubbliche;
2) le modalità di organizzazione di tale insegnamento, anche in relazione alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni;
3) i criteri per la scelta dei libri di testo;
4) i profili della qualificazione professionale degli insegnanti.
c) Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime vigente nelle regioni di confine nelle quali la materia è disciplinata da norme particolari.
6. In relazione alVArt. 10 — La Repubblica italiana, nell’interpretazione del n. 3
che non innova l’art. 38 del Concordato dell’11 febbraio 1929 si atterrà alla sentenza[...]