Brano: [...]i quel mons. Silvestrini che ha guidato la delegazione vaticana per la revisione del Concordato (v. « In nome di Dio, pardon, di Bettino », « Europeo », 17 dicembre 1983). Sembra una commedia di palazzo ed è invece il solito furbesco espediente di trattare in segreto coi preti e venirne fuori a cose fatte.
C’è poi il segreto nel segreto. Mentre ai parlamentari e ai cittadini italiani viene tenuto nascosto il testo integrale della sesta bozza, la Conferenza episcopale italiana (Cei) si riunisce per esaminarlo a porte chiuse. Gli italiani non possono mettere il becco in cose che li riguardano direttamente per il presente e per il futuro: ce lo mettono prima i preti. Craxi non batte ciglio. Alcuni parlamentari sollecitano il governo a sottoporre la sesta bozza al vaglio del Parlamento.
A questo punto vien fuori « l’ipotesi definitiva », del tutto misteriosa: non appena sarà messa a punto dice il repubblicano Mammì alla conferenza dei capigruppo di Montecitorio immediatamente il governo la renderà nota al Parlamento (« Corriere della sera », 1[...]
[...](Cei) si riunisce per esaminarlo a porte chiuse. Gli italiani non possono mettere il becco in cose che li riguardano direttamente per il presente e per il futuro: ce lo mettono prima i preti. Craxi non batte ciglio. Alcuni parlamentari sollecitano il governo a sottoporre la sesta bozza al vaglio del Parlamento.
A questo punto vien fuori « l’ipotesi definitiva », del tutto misteriosa: non appena sarà messa a punto dice il repubblicano Mammì alla conferenza dei capigruppo di Montecitorio immediatamente il governo la renderà nota al Parlamento (« Corriere della sera », 17 gennaio). Il Vaticano fa sapere che non è stata la S. Sede a sollevare delle difficoltà. Persiste in seno al governo la resistenza, sia pure felpata, dei liberali e dei repubblicani a cedere sulla piena facoltatività dell’insegnamento religioso nelle scuole pubbliche e sulla questione degli enti ecclesiastici.
Craxi trova una soluzione di compromesso: discutere in Senato (poi anche alla Camera) non già il testo dell’accordo, bensì quello di una « nota informativa » di quattr[...]
[...]er una qualificata espressione della loro conferenza nazionale ». Nello stesso tempo, il documento « ribadisce l'impegno, che per la Chiesa è irrinunciabile dovere, di vivere con fedeltà la propria missione di servizio del Vangelo e di autentica promozione umana ».
Il card. Ballestrero ha voluto chiarire che la « promozione delPuomo », che vediamo inserita nell’art. 1 del nuovo Concordato, dev’essere « autentica », cioè indirizzata verso Dio. La Conferenza episcopale italiana entra da protagonista, darà o negherà la sua garanzia di « autenticità » alle iniziative di cooperazione civile; nega il suo placet ad aborto e divorzio; è pronta a trasformare il « confronto » in un braccio di ferro. Poiché il contenzioso potrà aprirsi anche su « ulteriori materie » (art. 13), c’è da sperare che i cittadini imparino a difendere di persona gli interessi della società civile e propri.
Al momento di chiudere queste note ci giunge il testo integrale del nuovo Concordato e del Protocollo Addizionale. Come il lettore potrà constatare il testo conferma in gra[...]
[...]tà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica.IL CRAXICONCORDATO
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2. È ugualmente assicurata la reciproca libertà di comunicazione e di corrispondenza fra la Santa Sede, la Conferenza Episcopale Italiana, le conferenze Episcopali regionali, i Vescovi, il clero e i fedeli, cosi come la libertà di pubblicazione e diffusione degli atti e documenti relativi alla missione della Chiesa.
3. È garantita ai cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
4. La Repubblica italiana riconosce il particolare significato che Roma, sede vescovile del Sommo Pontefice, ha per la cattolicità.
3. Vescovi e parroci 1. La circoscrizione delle diocesi e delle p[...]
[...]due Parti, ed entreranno in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. Salvo quanto previsto dall’art. 7, n. 6, le disposizioni del Concordato stesso non riprodotte nel presente testo sono abrogate.
2. Ulteriori materie per le quali si manifesti l’esigenza di collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato potranno essere regolate sia con nuovi accordi tra le due Parti sia con intese tra le competenti autorità dello Stato e la Conferenza Episcopale Italiana.
14. Soluzioni e problemi di applicazione Se in avvenire sorgessero difficoltà di interpretazione o di applicazione delle disposizioni precedenti, la Santa Sede e la Repubblica italiana affideranno la ricerca di un’amichevole soluzione ad una Commissione paritetica da loro nominata.
Roma, diciotto febbraio millenovecentottantaquattro.
PROTOCOLLO ADDIZIONALE
Al momento della firma dell’Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense la Santa Sede e la Repubblica italiana, desiderose di assicurare con opportune precisazioni la migliore applicazione d[...]
[...]della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica, nominati, d’intesa con essa, dall’autorità scolastica.
Nelle scuole materne ed elementari detto insegnamento può essere impartito dall’insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall’autorità ecclesiastica, che sia disposto a svolgerlo.
b) Con successiva intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza Episcopale Italiana verranno determinati:
1) i programmi dell’insegnamento della religione cattolica per i diversi ordini e gradi delle scuole pubbliche;
2) le modalità di organizzazione di tale insegnamento, anche in relazione alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni;
3) i criteri per la scelta dei libri di testo;
4) i profili della qualificazione professionale degli insegnanti.
c) Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime vigente nelle regioni di confine nelle quali la materia è disciplinata da norme particolari.
6. In relazione alVArt. 10 —[...]