Brano: [...]s et de iure era assai pericoloso, perché avrebbe potuto aprire la porta a una infinita serie di rivendicazioni, da parte degli imputati, di aver svolto il cosiddetto « doppio giuoco ».
La sentenza del 31.1.1946, imputato Insom, rappresentò la prima manifestazione in questo senso: da allora in poi non bastò più, per la realizzazione della fattispecie ^ criminosa della collaborazione, l’aver ricoperto una delle cariche indicate nell’art. 1 del D.L.L. 142, ma divenne necessario che vi fosse stata la volontaria accettazione di uno degli uffici o incarichi indicati nella citata disposizione e che le funzioni inerenti alla carica fossero effettivamente svolte. Venne poi preso in considerazione il momento soggettivo del reato, nei cui confronti si affermò che il dolo doveva considerarsi inesistente se l’ufficio o l’incarico era stato svolto con il proposito di nuocere ai nazifascisti. Un’altra questione controversa fu quella relativa alla identificazione dei tribunali straordinari indicati nel n. 2 dell’art. 1 del D.L.L. 142. Nonostante vari t[...]
[...]citata disposizione e che le funzioni inerenti alla carica fossero effettivamente svolte. Venne poi preso in considerazione il momento soggettivo del reato, nei cui confronti si affermò che il dolo doveva considerarsi inesistente se l’ufficio o l’incarico era stato svolto con il proposito di nuocere ai nazifascisti. Un’altra questione controversa fu quella relativa alla identificazione dei tribunali straordinari indicati nel n. 2 dell’art. 1 del D.L.L. 142. Nonostante vari tentativi dei difensori degli imputati, la Cassazione questa volta rimase ferma nel ricomprendere, tra questi, anche i Tribunali militari straordinari di guerra.
Le fucilazioni di partigiani
Un altro settore in cui si ebbe un mutamento giurisprudenziale di notevole rilievo fu quello della applicabilità o meno della discriminante dell’art. 40 del Codice penale militare di guerra (corrispondente all’art. 51 del Codice penale) nel caso di fucilazioni di partigiani in esecuzione di ordini emanati dagli organi della R.S.I..
Fino al luglio 1947 il principio della inapp[...]
[...]va la minaccia ».
L’assoluzione delia G.N.R.
Un altro mutamento di giurisprudenza nel tempo, degno di essere menzionato, fu quello relativo alla qualifica da attribuire alle formazioni della Guardia nazionale repubblicana. Questa era stata considerata come rientrante nella nozione di « formazioni di camicie nere con funzioni politicomilitari ». Pertanto i suoi ufficiali erano stati considerati responsabili ai sensi del n. 5 dell’art. 1 del D.L.L. n. 142. Con una sentenza 47.2.1946 la Cassazione modificava la sua precedente giurisprudenza e affermava che 1e formazioni della Guardia nazionale repubblicana non erano formazioni di camicie nere, per cui la presunzione di collaborazionismo non era applicabile ai suoi ufficiali superiori. Un mutamento di notevole rilievo ebbe a verificarsi anche nei confronti della valutazione da dare sulla Repubblica sociale italiana e sugli ordini da essa impartiti. All’inizio la Corte di cassazione aveva insistito a varie riprese sulla assoluta illegittimità delle autorità fasciste repubblicane e degli or[...]