Brano: [...]annare e i. « consigli » fascisti, anche dove furono costituiti perché imposti dall'alto, non svolsero alcuna effettiva funzione. Per contro, nel corso delle lotte per sabotare la produzione bellica e per difendere gli impianti da rapine e distruzioni, venne maturando nei lavoratori una nuova consapevolezza del diritto di partecipare direttamente alla economia del paese, nella nuova società democratica che sarebbe sorta dopo la Liberazione.
I Consigli di gestione nazionale
II decreto del C.L.N. per l’Alta Italia (v.) che istituisce i «Consigli di gestione nazionale » porta la data significativa del 25.4.1945 e, in realtà, era stato preparato fin dal 17 aprile. Esso è composto di 7 articoli, i quali abrogano i decreti emessi dal governo della repubblica di Salò per la « socializzazione » delle imprese e sanciscono i nuovi Consigli di gestione democraticamente eletti che, sotto l’aspetto tecnico, mantengono struttura e funzionamento in parte analoghi a quelli soppressi:
« Art. 1 Il decreto legislativo del 12 febbraio 1944, n. 375 e quello del 12 ottobre 1944, n. 861, promulgati dal cosiddetto governo fascista repubblicano sono abrogati. Art. 2 Fino a nuovo e generale regolamento della materia con atti legislativi del governo nazionale, l’amministrazione delle aziende contemplata nei decreti sopracitatl resta affidata ai Consigli di gestione nazionale, coi poteri previsti dai decreti medesimi per i Consigli di gestione delle az[...]
[...]tto tecnico, mantengono struttura e funzionamento in parte analoghi a quelli soppressi:
« Art. 1 Il decreto legislativo del 12 febbraio 1944, n. 375 e quello del 12 ottobre 1944, n. 861, promulgati dal cosiddetto governo fascista repubblicano sono abrogati. Art. 2 Fino a nuovo e generale regolamento della materia con atti legislativi del governo nazionale, l’amministrazione delle aziende contemplata nei decreti sopracitatl resta affidata ai Consigli di gestione nazionale, coi poteri previsti dai decreti medesimi per i Consigli di gestione delle aziende socializzate.
Art. 3 I sedicenti rappresentanti delle maestranze nei Consigli di gestione fascisti si dichiarano decaduti da ogni loro mandato nel l’amministrazione dell'azienda. Tale mandato sarà considerato ad ogni effetto nullo, salvo per quanto riguarda le eventuali sanzioni penali in cui \ sedicenti rappresentanti ,del le maestranze siano incorsi per il reato di collaborazione col nemico o altro. Art. 4 La rappresentanza delle maestranze nei Consigli di gestione prevista dai decreti sopracitati, viene affidata nei consigli di gestione nazionale, coi diritti e doveri e le prerogative ad essa inerenti,^ rappresentanti appositamente e liberamente eletti dalle maestranze, secondo norme che saranno ulteriormente fissate. Sino al momento in cui la nuova rappresentanza liberamente eletta dalle maestranze potrà entrare In funzione, la rappresentanza delle maestranze stesse nei Consigli di gestione nazionale resta affidata, con tutti i diritti, i doveri e le prerogative ad essa inerenti, ai Comitati di Liberazione Nazionale aziendali, costituiti nella fase della lotta clandestina.
Art. 5 I diritti, i doveri e le prerogative
previste dagli abrogati decreti per il'cosiddetto Capo del l’azienda vengono attribuiti al responsabile tecnico della produzione. Là dove l’azienda sia sottoposta, in base a decreto di epurazione, a gestione commissariale, le funzioni di Capo d’Azienda — ferme restando le prerogative del Consiglio di gestione nazionale — sono attribuite al Commissario.
Art.[...]