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tipologia: Analitici; Id: 1543249


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Tipologia Periodico
Titolo Luigi Rodelli, Il Craxi-concordato. tre atti con i patti del 18 febbraio
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NOTERELLE E SCHERMAGLIE

IL CRAXI-CONCORDATO

Atto primo. Giovedì 1° dicembre 1983 Craxi viene ricevuto dal papa, in Vaticano. Durante l’udienza Craxi avrebbe sollecitato la firma della revisione del Concordato tra la S. Sede e l’Italia. Nell’intervista « Datemi più potere » (« Il Mondo », 9 gennaio 1984), alla domanda se non sarebbe più opportuno arrivare all’abrogazione, Craxi risponde: « Si è per lunghi anni negoziato per una revisione del Concordato. Giunti vicini a un possibile atto conclusivo, non mi sembrerebbe né saggio né logico cambiare strada ».

Dolce o aspro che sia, giovevole o no al rafforzamento delle libertà civili, all’educazione democratica non confessionale dei cittadini e alle finanze pubbliche, il frutto è (o pare) alla portata delle mani di Craxi; il quale sembra conti soprattutto di incassare dall’operazione Concordato un congruo numero di voti di cattolici vaganti. I cattosocialisti già militano nelle file del craxismo e non sono meno zelanti dei cattocomunisti di casa Berlinguer: consigliano alla gerarchia di partito la linea da tenere nei riguardi della Chiesa cattolica.

Questa di Craxi è una « saggezza » consolidata, accompagnata da una reputazione di buon fiuto a livello di ordinaria e straordinaria amministrazione del partito. Ma qui siamo in tutt’altra atmosfera, dove i furbi non fanno vedere di essere furbi. Sempre che si voglia stare sul Machiavelli (molto orecchiato e poco letto), la religione come « instrumentum regni » entra nel quadro - altissimo -dei fini della « res publica » e si risolve tutta in quei fini politici e civili, senza residui di giaculatorie turistiche, senza sorrisi e ammiccamenti ai preti in fatto di quattrini e di potere.

Ma stando, come purtroppo stiamo, a un livello molto basso, del tutto adeguata appare la sufficienza con cui Craxi osserva che non sarebbe « logico » cambiare strada dopo sedici anni di furbeschi e semiclandestini aggiustamenti che fanno della revisione del Concordato una restaurazione (aggravata) del Concordato del 1929. A metà gennaio Craxi ritiene che il momento gli sia favorevole per tirare la corda e, se gli altri partiti della maggioranza avranno interesse (come pare, anche il Pci) a farlo riuscire, avremo nel giro di qualche ora l’improvviso svolazzo della riservatissima sesta bozza di revisione sui banchi di Montecitorio: un cibo precotto da consumarsi in fretta in Parlamento per uno sbrigativo placet alla firma dell’accordo tra le « alte parti contraenti ».

Alla gente, magari, piacerebbe saperne qualcosa di più (ne ha il diritto), ma gli si sussurra alle orecchie che il Concordato è un atto di diritto internaziona214

LUIGI RODELLI

le, che c’è di mezzo la segretezza della procedura e che solo per la longanimità di Andreotti si è fatto (1976) uno strappo alla regola si che il Parlamento fosse informato delle varie fasi della trattativa. Nel linguaggio parlamentare la parola Parlamento viene a significare assai spesso l’insieme dei soli capi dei gruppi parlamentari. Costoro riassumono il testo ed elaborano la risposta. Ai giornalisti si assegna il compito di ridurre il tutto in pillole assolutamente innocue. L’opinione pubblica sia dunque informata; per quel tanto (o poco) che piace al governo.

Una volta i giornali socialisti pubblicavano le vignette di Scalarmi, che oggi appaiono datate, pur con le loro storiche verità. Ce n’è tuttavia una, « La piovra », che non ha perso nulla della sua attualità: il Vaticano viene rappresentato come una piovra che estende ovunque i suoi tentacoli. La vignetta è del 1924 e avrebbe bisogno di qualche aggiornamento ed aggiunta significativa (ior e dintorni).

Per un primo approccio al Concordato basterebbe dire alla gente cosi: il sistema concordatario risolve (o pretende di risolvere) a livello di vertici politico-burocratici, vaticani e italiani, tutta una serie di rapporti tra vita religiosa e vita civile che, in regime democratico, dovrebb’essere lasciata alPiniziativa dal basso, cioè dei singoli individui, credenti e non credenti.

Al contribuente italiano, cattolico o di altra credenza o non credente, piacerebbe forse sapere quanto costa il sistema concordatario italiano. A questa curiosità, legittima e pertinente al discorso sullo stato della finanza pubblica, una giornalista bene informata ha risposto così: « Un calcolo prudenziale e che considera soltanto i contributi al clero e alle istituzioni cattoliche porta a una cifra di circa 1.000 miliardi di lire Panno. Ma le cifre sarebbero assai più alte se si potessero calcolare i mancati introiti per esenzioni e facilitazioni varie » (« Dio che tassa », « Il Mondo », 28 novembre 1983, p. 37).

Dalla ricostruzione fatta da « Il Mondo » vengono fuori « voci » e capitoli che splenderebbero come preziosità giuridiche in uno Stato confessionale. Qualche esempio: acquisto e manutenzione di arredi sacri; costruzioni di edifici ecclesiastici con opere annesse ed eventuale acquisto delle aree occorrenti; spese dell’esercizio del culto e dell’istruzione nelle missioni cattoliche all’estero; mantenimento e diffusione delle scuole materne non statali gestite (nella quasi totalità) da ecclesiastici; finanziamento al 21% delle università cattoliche; prezzo ridotto dell’ente nazionale cellulosa alla stampa cattolica; esenzione da oneri fiscali di tutte le pubblicazioni relative al governo dei fedeli, nonché dei libri e di tutte le pubblicazioni a cura degli enti della Chiesa; dei settimanali diocesani; esenzione totale dall’Iva per le spese di composizione e stampa dei quotidiani di carattere religioso cattolico. Si potrebbe continuare nel lungo elenco. È una rete di canali che attraversa i capitoli di spesa di non pochi ministeri.

Tutto il sistema è sorretto da due componenti: da un lato, la delega che il cattolico viene abituato a dare al clero su qualsiasi questione che riguardi la religione, dalPaltro la volontà politica dei partiti di tener nascosto il sottobosco dei privilegi clericali e non clericali.IL CRAXI-CONCORDATO

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Nel capitolo 188 del bilancio di previsione 1983 del ministero dell’interno figurano stanziati per le congrue dei parroci e delle gerarchie ecclesiastiche 149 miliardi e 400 milioni, a cui si aggiunga un miliardo e mezzo destinato ai soli parroci di Roma: il triplo della spesa autorizzata nel 1977, di 50 miliardi in totale (« Il Mondo », cit., p. 38). I 149 miliardi (e rotti) sono già saliti per il 1984 a 271 miliardi (e rotti).

Privilegi, concessioni, sovvenzioni non promanano soltanto da determinate norme concordatarie, ma anche dalla legislazione parlamentare post-concordataria e, via via, sempre più negli ultimi decenni, da tutti i vari enti locali. Il Vaticano, di fatto, viene, per cosi dire, cooptato dai politici: viene considerato un partito, anzi il super-partito al quale il contribuente italiano paga balzelli sempre più pesanti.

C’è dunque un modo di rivedere il Concordato che è un modo di non vedere o di non voler vedere. Da tempo si favoleggia di una sesta bozza -quella ritenuta definitiva - di revisione del Concordato; il Parlamento aveva avuto in rapida visione, in tempi successivi, solo la prima e la terza bozza. La sesta bozza esiste; Craxi l’ha ricevuta in consegna dal suo predecessore Fanfani e se la tiene; qualcuno afferma che a custodirla gelosamente sarebbe Gennaro Acquaviva, il segretario particolare di Craxi, cattosocialista, intimo di quel mons. Silvestrini che ha guidato la delegazione vaticana per la revisione del Concordato (v. « In nome di Dio, pardon, di Bettino », « Europeo », 17 dicembre 1983). Sembra una commedia di palazzo ed è invece il solito furbesco espediente di trattare in segreto coi preti e venirne fuori a cose fatte.

C’è poi il segreto nel segreto. Mentre ai parlamentari e ai cittadini italiani viene tenuto nascosto il testo integrale della sesta bozza, la Conferenza episcopale italiana (Cei) si riunisce per esaminarlo a porte chiuse. Gli italiani non possono mettere il becco in cose che li riguardano direttamente per il presente e per il futuro: ce lo mettono prima i preti. Craxi non batte ciglio. Alcuni parlamentari sollecitano il governo a sottoporre la sesta bozza al vaglio del Parlamento.

A questo punto vien fuori « l’ipotesi definitiva », del tutto misteriosa: non appena sarà messa a punto - dice il repubblicano Mammì alla conferenza dei capigruppo di Montecitorio - immediatamente il governo la renderà nota al Parlamento (« Corriere della sera », 17 gennaio). Il Vaticano fa sapere che non è stata la S. Sede a sollevare delle difficoltà. Persiste in seno al governo la resistenza, sia pure felpata, dei liberali e dei repubblicani a cedere sulla piena facoltatività dell’insegnamento religioso nelle scuole pubbliche e sulla questione degli enti ecclesiastici.

Craxi trova una soluzione di compromesso: discutere in Senato (poi anche alla Camera) non già il testo dell’accordo, bensì quello di una « nota informativa » di quattro paginette che riassumono « i precedenti », dichiarano « costruttiva e soddisfacente » l’ultima bozza (non è chiaro se la sesta o una settima) stilata dalla commissione bilaterale, si impegna a riprendere e condurre perso216

LUIGI RODELLI

nalmente la fase finale del negoziato ed enuncia alcuni principi cui il documento (che rimarrà segreto) si ispirerà.

Non bisogna dimenticare che in quei giorni è in atto un braccio di ferro tra la Banca vaticana (ior) e le banche internazionali creditrici e che il governo italiano è disposto ad accontentarsi dell’esigua somma che lo ior vorrà concedere « a saldo » del debito verso il Banco Ambrosiano. Ma Craxi non farà del pagamento di questa somma (dovuta) una condizione per la firma del Concordato.

Atto secondo. Craxi si presenta dunque al Senato il 25 gennaio ’84 dichiarando di preferire un’esposizione descrittiva alla consegna della sesta bozza. Nessuno dubita ormai che della bozza definitiva non si sarebbe visto neppure un lembo. Craxi fa sapere infatti che il nuovo Concordato consisterà in una « cornice generale » di principi che regolano la reciproca sovranità e indipendenza dello Stato e della Chiesa cattolica nei rispettivi ordini, « individuando gli specifici fondamenti sui quali costruire il nuovo sistema di relazioni ». La « cornice generale » conterrebbe perciò « opportuni rinvii ad ulteriori intese tra le competenti autorità dello Stato e della Chiesa cattolica ». Questa nuova impostazione offrirebbe « minore rigidità »: segnerebbe, secondo Craxi, « l’inizio di una fase di nuovi accordi Stato-Chiesa che risolvano l’antico ruolo di definizione teorica dei confini nella più ampia dimensione della libertà religiosa, trasformando i cosiddetti patti di unione in nuovi patti di libertà e di cooperazione ».

Da queste parole il lettore non credente comincia a temere che gli estensori della « esposizione descrittiva » letta da Craxi in Parlamento appartengano a un altro pianeta, dal momento che « patti di libertà e di cooperazione » sono già pienamente realizzabili in Italia, in base alla Costituzione della Repubblica. A questo fine il Concordato è del tutto superfluo. Gli stessi « principi » che compongono la « cornice generale », altisonanti e vaghi, possono far pendere la bilancia dalla parte voluta da chi li legge. Si lascia decadere, ad esempio, il principio della religione dello Stato, ma non se ne trae la diretta conseguenza del decadimento di tutti i privilegi della Chiesa cattolica e di tutti gli obblighi finanziari dello Stato nei riguardi della « religione dello Stato » e delle sue istituzioni: essi vengono anzi accresciuti.

È caduto anche il richiamo, contenuto in alcune delle precedenti bozze, alla Costituzione della Repubblica italiana e al Concilio vaticano secondo. Ma Craxi non ha rinunciato a citare alcuni passi della Gaudium et spes, un documento in cui la Chiesa rivendica per sé una libertà senza limiti, nonché « il diritto di esercitare senza ostacoli la sua missione tra gli uomini » al fine di « perfezionare » la « persona », i cui diritti fondamentali sono nell’unione con Dio e con la Chiesa. Potenziali conflitti sono già nell’accostamento dei principi laici costituzionali e dei principi dottrinali cattolici. In che cosa consisterà dunque la « più ampia libertà religiosa » se non in una varietà di privilegi e concessioni che accrescano, oltre i limiti costituzionali e quindi a danno delle altrui libertà (ad esempio, dei non credenti), la « dimensione » spaziale e temporale delle masse cattoliche? Nel linguaggio della Chiesa, la « persona » è il luogo dove risuonaIL CRAXI-CONCORDATO

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la « Parola », cioè la parola di Dio, interpretata dalla gerarchia ecclesiastica. Non è previsto che nelle « ulteriori intese » i diritti della « persona » debbano cedere di fronte ai diritti dell’individuo, cioè del cittadino che non si riconosca nella cattolica « persona ».

Inutile chiedersi se la cooperazione sarà dello Stato con la Chiesa o della Chiesa con lo Stato. I craxiani « patti di libertà e di cooperazione » non saranno soggetti all’approvazione del Parlamento, ma saranno riconducibili, come ha detto il « saggio » e « logico » Craxi, ai moduli convenzionali dell’ordinaria amministrazione (saranno stretti, cioè, di volta in volta, tra vescovi e ministri o sottoministri). Con baldanzosa ingenuità, Craxi ha affermato che in tal modo si supera la logica « privilegiata » del Concordato mussoliniano. Le vignette di Forattini colgono invece le somiglianze.

I vescovi diventano dunque interlocutori dell’interno dello Stato e acquistano di diritto un potere di contrattazione con le autorità dello Stato sia sul piano nazionale sia sul piano regionale e locale. Le materie sulle quali tratteranno gli « episcopati » sono state elencate da Craxi: festività religiose con validità civile, titoli accademici ecclesiastici, « assistenza spirituale » nell’esercito, nelle carceri, negli ospedali, beni culturali di proprietà ecclesiastica, organizzazione dell’insegnamento religioso nelle scuole pubbliche. Su queste materie, dietro le quali ci sono precisi programmi e strategie di avanzamento delle forze cattoliche, da tempo mobilitate a tali fini, non si sono avute contestazioni di rilievo da parte dei parlamentari, almeno a quanto ne hanno riferito i giornali.

Sulle esenzioni tributarie degli enti ecclesiastici, alle quali sono legati ingentissimi interessi economici e finanziari, fortissima invece è stata sempre la resistenza della S. Sede, ragione non ultima della segretezza delle bozze di revisione. Il compito di separare il fine di lucro dal fine di culto verrà affidato dal governo ad una commissione mista, alla quale si detterebbero i principi da applicare. La commissione avrà sei mesi di tempo. Alla domanda se e quando il Parlamento discuterà gli accordi raggiunti, Craxi ha risposto che potrà farlo in sede di ratifica: al Parlamento non sarà presentata - ha dichiarato Craxi - l’intera normativa, saranno esposti solo i principi ispiratori. La sostanza dell’accordo viene cosi ad essere sottratta al Parlamento (ma intanto Camera e Senato approvano a larga maggioranza: firmano cambiali in bianco; si astengono i liberali).

A questo punto il Parlamento avrebbe potuto, in teoria, ritirare la delega al governo per la trattativa dell’intero affare e porre quindi le premesse per la denuncia unilaterale del Concordato. In realtà con la maggioranza che ha avuto alla Camera (338 favorevoli, 67 contrari e 30 astenuti), Craxi potrà vantarsi di aver portato, non importa se da protagonista o da caudatario, alla soglia della conclusione un accordo non sgradito alla S. Sede e allo ior, ma certamente in contrasto con l’evoluzione dei tempi e con gli interessi dello sviluppo economi-co-sociale e dell’istruzione pubblica.

Se è lecito fare delle proiezioni sul futuro, gli elementi non mancano: soprattutto nel campo della scuola. La formula escogitata per l’insegnamento confessionale cattolico suona cosi: « viene garantito a ciascuno il diritto di218

LUIGI RODELLI

riceverlo o di non riceverlo senza che tale scelta, da effettuarsi all’atto dell’iscrizione, su richiesta dell’autorità scolastica, possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione ». In quale ora si darebbe l’insegnamento della religione cattolica, a spese della collettività? Che cosa faranno in quelle ore gli alunni che rifiutano di ricevere quell’insegnamento? La « piena facoltatività » (richiesta dell’alunno interessato, lezioni fuori dall’orario scolastico, a spese della Chiesa) non è stata accolta. Come ha osservato Luciano Guerzoni, indipendente di sinistra alla Camera, la richiesta di ricevere o di respingere fatta al giovane da parte dell’autorità scolastica infrange anche il principio dell’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge « senza distinzione di religione », sancito dalla Costituzione (art. 3) e si identifica con un censimento in materia di religione.

Il numero degli insegnanti di religione cattolica andrà al raddoppio o anche più: viene stabilito infatti che l’insegnamento religioso avverrà « senza differenza di sistema fra scuole materne-elementari e medie superiori ». Ciò significa che lo Stato pagherà altri stipendi ad altre persone scelte dai vescovi e sottratte al controllo dello Stato. È noto che a tutt’oggi l’insegnamento della religione nelle scuole elementari è tra i compiti del maestro della classe.

A chi lamentava la mancanza nelle scuole secondarie superiori di un insegnamento di storia delle religioni fondato su una preparazione di livello universitario, Craxi ha risposto che questa giusta esigenza sarà soddisfatta. Vi hanno già pensato, a modo loro, gli estensori cattolici delle « ulteriori intese », di due in particolare: quella sui titoli accademici ecclesiastici e quella sull’organizzazione dell’insegnamento religioso nelle scuole pubbliche. Le facoltà teologiche della Chiesa cattolica - ed anche qualche università - stanno approntando corsi di laurea in cosiddette « scienze religiose » per l’abilitazione all’insegnamento « scientifico » cattolicamente elaborato, delle religioni, viste dall’angolo visuale della teologia cattolica, che, come si sa, è la « vera » verità intorno a Dio, alla « creazione » ecc. Lo spazio dove inserire questa nuova materia di studio (o di propagazione del cattolicesimo) obbligatoria per tutti gli alunni, è stato già predisposto dalla riforma della scuola secondaria superiore, approvata, senza riserve su questo punto, dalla Camera dei deputati e ora in discussione al Senato. Il tutto sempre a spese dello Stato e con goliardica noncuranza dell’avvenire della ricerca scientifica in Italia, dell’istruzione e dell’educazione dei giovani (v. Scenario per un’altra materia religiosa, in « Belfagor », settembre 1983).

Sono balzati dunque sulla scena temi « nuovi » e rinvìi a statuizioni insidiose, innumerevoli e imprevedibili, che potranno gravare sull’opinione pubblica privandola del senso dell’unità civile e del diritto comune. Solo una minoranza dei parlamentari se ne è resa conto nel brevissimo tempo concesso al dibattito (un pomeriggio al Senato e due alla Camera); la maggioranza (Pei compreso, fedele al togliattiano art. 7 della Costituzione) aveva deciso in anticipo l’approvazione a scatola chiusa, considerando la revisione del Concordato un atto dovuto. Il Psi, che alla Costituente aveva votato contro l’art. 7, oggi si vanta di avere « laicizzato » i rapporti tra Stato e Chiesa.IL CRAXI-CONCORDATO

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Evidentemente, « laico » ha per i socialisti lo stesso significato che ha per il cattolicissimo Andreotti; « laico » nella Chiesa cattolica designa appunto colui che non appartiene al clero (cioè il popolo, non iniziato alle cose sacre e distinto dal sacerdote), ne accoglie i precetti e ne esegue gli ordini.

Su questa scena italo-pontificia Andreotti, Craxi e molti altri (intellettuali e no) si riconoscono e si riveriscono come « laici ». Vedremo il séguito.

Atto terzo. Fra Craxi e Casaroli si svolge in Vaticano il colloquio definito « preliminare ». I due partners « approfondiscono le linee d’insieme dell’accordo ». Il cattosocialista Acquaviva e mons. Silvestrini danno gli ultimi « colpi di lima »: in materia di insegnamento della religione si utilizzerà il termine « avvalersi », più stimolante di « ricevere ». « Con la revisione del Concordato -scrive ‘ L’Osservatore romano ’ - la Chiesa chiede che le venga riconosciuto e garantito il diritto non solo di continuare a svolgere la propria missione ma anche di prestare, in collaborazione con le altre componenti della società, quel servizio all’uomo e al bene comune che rappresenta il test decisivo per verificare l’effettiva libertà della Chiesa ». Libertà di imporre: la valutazione del test appartiene infatti unicamente alla Chiesa col suo « diritto divino », sopraeminente rispetto al diritto degli Stati. I laici sono avvertiti; ma non vi badano.

Le argomentazioni critiche e le motivazioni storiche e ideali degli oppositori, tutti - a parte i liberali - alla sinistra del Pci, bisogna andarle a cercare nel resoconto stenografico del dibattito alla Camera: si vedrà come sia stato incalzato il governo (Craxi abbandonava l’aula) sulla questione delle sentenze di nullità dei matrimoni concordatari per cui l’ordinamento della Chiesa, che è « estraneo » a quello dello Stato, viene parificato a un ordinamento statuale straniero (Guer-zoni, Melimi); sulla questione dell’assenza di controlli sulle operazioni bancarie, sulle esportazioni di capitali e sullo scavalcamento di barriere valutarie reso possibile dal Trattato del Laterano (Meliini, Minervini, G. Negri e altri); sull’aggancio al Concordato, in funzione fumogena dell’Intesa - separatista - con la Chiesa valdese metodista, tenuta nel cassetto fin dal 1978 (Zanone).

All’appuntamento delle ore 12 del 18 febbraio a Villa Madama, Craxi, dicono le cronache, è arrivato di buon umore e in buona forma. « Da socialista, positivo e pratico, senza badare ai millenni, si è liberato di un mattone sullo stomaco della Repubblica » (« Il Giornale nuovo », 19 febbraio). Affermazione azzardata. Qualche minuto prima della firma, il card. Ballestrero, presidente della Cei, consegna a Craxi un documento (« un bellissimo messaggio che va letto attentamente perché ha dei grossi contenuti di incoraggiamento, di apprezzamento, di prospettive », dice mons. Caporello, segretario della Cei). Il documento indica una serie di « aree significative di problemi nuovi e urgenti », tra i quali « la promozione della vita e della famiglia [aborto? divorzio?], l’educazione sanitaria [sessuale?] e i servizi socio-sanitari e assistenziali», «la qualificazione dei mezzi della comunicazione sociale » e « la valorizzazione del territorio [?] e della sua cultura ». Su queste « aree » i vescovi si dicono pienamente disponibili « a ogni forma di leale e costruttivo confronto con le istituzioni civili220

LUIGI RODELLI

a tutti i livelli, anche valorizzando gli spazi opportunamente aperti per una qualificata espressione della loro conferenza nazionale ». Nello stesso tempo, il documento « ribadisce l'impegno, che per la Chiesa è irrinunciabile dovere, di vivere con fedeltà la propria missione di servizio del Vangelo e di autentica promozione umana ».

Il card. Ballestrero ha voluto chiarire che la « promozione delPuomo », che vediamo inserita nell’art. 1 del nuovo Concordato, dev’essere « autentica », cioè indirizzata verso Dio. La Conferenza episcopale italiana entra da protagonista, darà o negherà la sua garanzia di « autenticità » alle iniziative di cooperazione civile; nega il suo placet ad aborto e divorzio; è pronta a trasformare il « confronto » in un braccio di ferro. Poiché il contenzioso potrà aprirsi anche su « ulteriori materie » (art. 13), c’è da sperare che i cittadini imparino a difendere di persona gli interessi della società civile e propri.

Al momento di chiudere queste note ci giunge il testo integrale del nuovo Concordato e del Protocollo Addizionale. Come il lettore potrà constatare il testo conferma in gran parte, rafforza ed estende i privilegi assicurati alla Chiesa cattolica dal Concordato mussoliniano e dalla successiva legislazione italiana, fedele alla lettera e allo spirito del concordatario.

Viene intanto fatto sapere che è stata insediata la commissione paritetica per gli enti e i beni ecclesiastici, presidente Margiotta Broglio per la parte italiana e monsignor Nicora per la parte vaticana; consegnerà al parlamento una relazione entro il 18 di agosto. Vedremo che cosa farà.

Luigi Rodelli

il concordato craxi-casaroli

La Santa Sede e la Repubblica Italiana tenuto conto del processo di trasformazione politica e sociale verificatosi in Italia negli ultimi decenni e degli sviluppi promossi nella Chiesa dal Concilio Vaticano II; avendo presenti, da parte della Repubblica italiana, i principi sanciti dalla sua Costituzione, e, da parte della Santa Sede, le dichiarazioni del Concilio Ecumenico Vaticano II circa la libertà religiosa e i rapporti fra la Chiesa e la comunità politica, nonché la nuova codificazione del diritto canonico; considerato inoltre che, in forza del secondo comma dell’art. 7 della Costituzione della Repubblica italiana, i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono regolati dai Patti lateranensi, i quali per altro possono essere modificati di comune accordo dalle due Parti senza che ciò richieda procedimenti di revisione costituzionale; hanno riconosciuto l’opportunità di addivenire alle seguenti modificazioni consensuali del Concordato lateranense:

1. Rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica - La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciscuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione delPuomo e il bene del Paese.

2. Libertà religiosa - 1. La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica.IL CRAXI-CONCORDATO

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2. È ugualmente assicurata la reciproca libertà di comunicazione e di corrispondenza fra la Santa Sede, la Conferenza Episcopale Italiana, le conferenze Episcopali regionali, i Vescovi, il clero e i fedeli, cosi come la libertà di pubblicazione e diffusione degli atti e documenti relativi alla missione della Chiesa.

3. È garantita ai cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

4. La Repubblica italiana riconosce il particolare significato che Roma, sede vescovile del Sommo Pontefice, ha per la cattolicità.

3. Vescovi e parroci - 1. La circoscrizione delle diocesi e delle parrocchie è liberamente determinata dall’autorità ecclesiastica. La Santa Sede si impegna a non includere alcuna parte del territorio italiano in una diocesi la cui sede vescovile si trovi nel territorio di altro Stato.

2. La nomina dei titolari di uffici ecclesiastici è liberamente effettuata dall’autorità ecclesiastica. Quest’ultima dà comunicazione alle competenti autorità civili della nomina degli Arcivescovi e Vescovi diocesani, dei Coadiutori, degli Abati e Prelati con giurisdizione territoriale, così come dei Parroci e dei titolari degli altri uffici ecclesiastici rilevanti per l’ordinamento dello Stato.

3. Salvo che per la diocesi di Roma e per quelle suburbicarie, non saranno nominati agli uffici di cui al presente articolo ecclesiastici che non siano cittadini italiani.

4. Condizione degli ecclesiastici - 1. I sacerdoti, i diaconi ed i religiosi che hanno emesso i voti hanno facoltà di ottenere, a loro richiesta, di essere esonerati dal servizio militare oppure assegnati al servizio civile sostitutivo.

2. In caso di mobilitazione generale gli ecclesiastici non assegnati alla cura d’anime sono chiamati ad esercitare il ministero religioso fra le truppe, oppure, subordinata-mente, assegnati ai servizi sanitari.

3. Gli studenti di teologia, quelli degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia ed i novizi degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle università italiane.

4. Gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o ad altra autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.

5. Edifici aperti al culto - 1. Gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica.

2. Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non potrà entrare, per l’esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al culto, senza averne dato previo avviso all’autorità ecclesiastica.

3. L’autorità civile terrà conto delle esigenze religiose delle popolazioni, fatte presenti dalla competente autorità ecclesiastica, per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali.

6. Festività religiose - La Repubblica italiana riconosce come giorni festivi tutte le domeniche e le altre festività religiose determinate d’intesa tra le Parti.

7. Enti ecclesiastici - 1. La Repubblica italiana, richiamandosi al principio enunciato dall’art. 20 della Costituzione, riafferma che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

2. Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici che ne sono attualmente provvisti, la Repubblica italiana, su domanda dell’autorità ecclesiastica o con il suo assenso, continuerà a riconoscere la personalità giuridica degli enti eccle222

LUIGI RODELLI

siastici aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico,

i quali abbiano finalità di religione o di culto. Analogamente si procederà per il riconoscimento agli effetti civili di ogni mutamento sostanziale degli enti medesimi.

3. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.

Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

4. Gli edifici aperti al culto, le pubblicazioni di atti, le affissioni all’interno o all’ingresso degli edifici di culto o ecclesiastici, e le collette effettuate nei predetti edifici, continueranno ad essere soggetti al regime vigente.

5. L’amministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici è soggetta ai controlli previsti dal diritto canonico. Gli acquisti di questi enti sono però soggetti anche ai controlli previsti dalle leggi italiane per gli acquisti delle persone giuridiche.

6. All’atto della firma del presente Accordo, le Parti istituiscono una Commissione paritetica per la formulazione delle norme da sottoporre alla loro approvazione per la disciplina di tutta la materia degli enti e beni ecclesiastici e per la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici.

In via transitoria e fino all’entrata in vigore della nuova disciplina restano applicabili gli articoli 17, comma terzo, 18, 27, 29 e 30 del precedente testo concordatario.

8. Disciplina del matrimonio - 1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l’atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale. Subito dopo la celebrazione, il parroco o il suo delegato spiegherà ai contraenti gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi, e redigerà quindi, in doppio originale, l’atto di matrimonio, nel quale potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile.

La Santa Sede prende atto che la trascrizione non potrà avere luogo:

a) quando gli sposi non rispondano ai requisiti della legge civile circa l’età richiesta per la celebrazione;

b) quando sussiste fra gli sposi un impedimento che la legge civile considera inderogabile.

La trascrizione è tuttavia ammessa quando, secondo la legge civile, l’azione di nullità o di annullamento non potrebbe essere più proposta.

La richiesta di trascrizione è fatta, per iscritto, dal parroco del luogo dove il matrimonio è stato celebrato, non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. L’ufficiale dello stato civile, ove sussistano le condizioni per la trascrizione, l’effettua entro ventiquattro ore dal ricevimento dell’atto e ne dà notizia al parroco.

Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l’ufficiale dello stato civile, per qualsiasi ragione, abbia effettuato la trascrizione oltre il ter mine prescritto.

La trascrizione può essere effettuata anche posteriormente su richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l’opposizione dell’altro, sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi.

2. Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della corte d’appello competente, quando questa accerti:IL CRAXI-CONCORDATO

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a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo;

b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali deirordinamento italiano;

c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.

La corte d’appello potrà, nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia.

3. Nell’accedere al presente regolamento della materia matrimoniale la Santa Sede sente l’esigenza di riaffermare il valore immutato della dottrina cattolica sul matrimonio e la sollecitudine della Chiesa per la dignità ed i valori della famiglia, fondamento della società.

9. Vinsegnamento religioso - 1. La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della scuola e dell’insegnamento e nei termini previsti dalla propria Costituzione, garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.

A tali scuole che ottengono la parità è assicurata piena libertà, ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne Tesarne di Stato.

2. La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.

Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.

All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.

10. Università e titoli accademici - 1. Gli istituti universitari, i seminari, le accademie, i collegi e gli altri istituti per ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline ecclesiastiche, istituiti secondo il diritto canonico, continueranno a dipendere unicamente dall’autorità ecclesiastica.

2. I titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate d’accordo tra le Parti, conferiti dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato.

Sono parimenti riconosciuti i diplomi conseguiti nelle Scuole vaticane di paleografia, diplomatica e archivistica e di biblioteconomia.

3. Le nomine dei docenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e dei dipendenti istituti sono subordinate al gradimento, sotto il profilo religioso, della competente autorità ecclesiastica.

11. Assistenza spirituale - 1. La Repubblica italiana assicura che l’appartenenza alle forze armate, alla polizia, o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non possono dar luogo ad alcun impedimento nell’esercizio della libertà religiosa e nell’adempimento delle pratiche di culto dei cattolici.

2. L’assistenza spirituale ai medisimi è assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell’autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l’organico e le modalità stabiliti d’intesa fra tali autorità.224

LUIGI RQDELLI

12. Il patrimonio storico-artistico - 1. La Santa Sede e la Repubblica italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del patrimonio storico ed artistico.

Al fine di armonizzare; l’applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso, gli organi competenti delle due Parti concorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali d’interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche.

La conservazione e la consultazione degli archivi d’interesse storico e delle biblioteche dei medesimi enti e istituzioni saranno favorite e agevolate sulla base di intese tra i competenti organi delle due Parti.

2. La Santa Sede conserva la disponibilità delle catacombe cristiane esistenti nel suolo di Roma e nelle altre parti del territorio italiano con l’onere conseguente della custodia, della manutenzione e della conservazione, rinunciando alla disponibilità delle altre catacombe.

Con l’osservanza delle leggi dello Stato e fatti salvi gli eventuali diritti di terzi, la Santa Sede può procedere agli scavi occorrenti ed al trasferimento delle sacre reliquie.

13. Entrata in vigore del Concordato - 1. Le disposizioni precedenti costituiscono modificazioni del Concordato lateranense accettate dalle due Parti, ed entreranno in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. Salvo quanto previsto dal-l’art. 7, n. 6, le disposizioni del Concordato stesso non riprodotte nel presente testo sono abrogate.

2. Ulteriori materie per le quali si manifesti l’esigenza di collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato potranno essere regolate sia con nuovi accordi tra le due Parti sia con intese tra le competenti autorità dello Stato e la Conferenza Episcopale Italiana.

14. Soluzioni e problemi di applicazione - Se in avvenire sorgessero difficoltà di interpretazione o di applicazione delle disposizioni precedenti, la Santa Sede e la Repubblica italiana affideranno la ricerca di un’amichevole soluzione ad una Commissione paritetica da loro nominata.

Roma, diciotto febbraio millenovecentottantaquattro.

PROTOCOLLO ADDIZIONALE

Al momento della firma dell’Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense la Santa Sede e la Repubblica italiana, desiderose di assicurare con opportune precisazioni la migliore applicazione dei Patti lateranensi e delle convenute modificazioni e di evitare ogni difficoltà di interpretazione, dichiarano di comune intesa:

1. In relazione all’Art. 1 - Si considera non più in vigore il principio originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano.

2. In relazione alVArt. 4 - a) Con riferimento al n. 2, si considerano in cura d’anime gli Ordinari, i parroci, i vicari parrocchiali, i rettori di chiese aperte al culto ed i sacerdoti stabilmente addetti ai servizi di assistenza spirituale di cui all’art. 11.

b) La Repubblica italiana assicura che l’autorità giudiziaria darà comunicazione all’autorità ecclesiastica competente per territorio dei procedimenti penali promossi a carico di ecclesiastici.

c) La Santa Sede prende occasione dalla modificazione del Concordato lateranense per dichiararsi d’accordo, senza pregiudizio dell’ordinamento canonico, con l’interpretazione che lo Stato dà dell’art. 23, secondo comma, del Trattato lateranense, secondo la quale gli effetti civili delle sentenze e dei provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche, previsti da tale disposizione, vanno intesi in armonia con i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani.IL CRAXI-CONCORDATO

225

3. In relazione all*Art. 7 - a) La Repubblica italiana assicura che resterà escluso l’obbligo per gli enti ecclesiastici di procedere alla conversione di beni immobili, salvo accordi presi di volta in volta tra le competenti autorità governative ed ecclesiastiche, qualora ricorrano particolari ragioni.

b) La Commissione paritetica, di cui al n. 6, dovrà terminare i suoi lavori entro e non oltre sei mesi dalla firma del presente Accordo.

4. In relazione alVArt. 8 - a) Ai fini dell’applicazione del n. 1, lett. b), si intendono come impedimenti inderogabili della legge civile:

1) Tessere uno dei contraenti interdetto per infermità di mente;

2) la sussistenza tra gli sposi di altro matrimonio valido agli effetti civili;

3) gli impedimenti derivanti da delitto o da affinità in linea retta.

b) Con riferimento al n. 2, ai fini dell’applicazione degli articoli 796 e 797 del codice italiano di procedura civile, si dovrà tener conto della specificità dell’ordina-mento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale, che in esso ha avuto origine. In particolare:

1) si dovrà tener conto che i richiami fatti dalla legge italiana alla legge del luogo in cui si è svolto il giudizio si intendono fatti al diritto canonico;

2) si considera sentenza passata in giudicato la sentenza che sia divenuta esecutiva secondo il diritto canonico;

3) si intende che in ogni caso non si procederà al riesame del merito.

c) Le disposizioni del n. 2 si applicano anche ai matrimoni celebrati, prima dell’entrata in vigore del presente Accordo, in conformità alle norme dell’art. 34 del Concordato lateranense e della legge 27 maggio 1929, n. 847, per i quali non sia stato iniziato il procedimento dinanzi all’autorità giudiziaria civile, previsto dalle norme stesse.

5. In relazione alVArt. 9 - a) L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 è impartito - in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni - da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica, nominati, d’intesa con essa, dall’autorità scolastica.

Nelle scuole materne ed elementari detto insegnamento può essere impartito dall’insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall’autorità ecclesiastica, che sia disposto a svolgerlo.

b) Con successiva intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza Episcopale Italiana verranno determinati:

1) i programmi dell’insegnamento della religione cattolica per i diversi ordini e gradi delle scuole pubbliche;

2) le modalità di organizzazione di tale insegnamento, anche in relazione alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni;

3) i criteri per la scelta dei libri di testo;

4) i profili della qualificazione professionale degli insegnanti.

c) Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime vigente nelle regioni di confine nelle quali la materia è disciplinata da norme particolari.

6. In relazione alVArt. 10 — La Repubblica italiana, nell’interpretazione del n. 3

- che non innova l’art. 38 del Concordato dell’11 febbraio 1929 - si atterrà alla sentenza 195/1972 della Corte Costituzionale relativa al medesimo articolo.

7. In relazione alVArt. 13 n. 1 - Le Parti procederanno ad opportune consultazioni per l’attuazione, nel rispettivo ordine, delle disposizioni del presente Accordo.

Roma, diciotto febbraio millenovecentottantaquattro.
 


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in: Catalogo KBD Periodici; Id: 31381+++
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Testata/Serie/Edizione Belfagor | Serie unica | Edizione unica
Riferimento ISBD Belfagor : rassegna di varia umanità [rivista, 1946-2012]+++
Data pubblicazione Anno: 1984 Mese: 3 Giorno: 31
Numero 2
Titolo KBD-Periodici: Belfagor 1984 - 3 - 31 - numero 2


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