Area della trascrizione e della traduzione metatestualeTrascrizioni | Trascrizione Non markup - manuale o riveduta: (Dalla nostra redazione) FIRENZE. 18 - Alle ore 16.50, dopo tre ore e mezzo di permanenza in Camera di consiglio, la Corte di Appello ha emesso una gravissima sentenza nel processo a carico dei compagni, on. Francesco Moranino. I giudici fiorentini, pur confermando nella entità della pena inflitta la sentenza emessa un anno fa dalla Core d'Assise, hanno aggravato la formulazione del verdetto di prima istanza, che già tanto scalpore suscitò negli ambienti democratici italiani. La sentenza di oggi, infatti, riconosce colpevole l'eroico partigiano «Gemisto» dei reati ascritti, con l'aggravante dell'art. 112 del C.P. (non riconosciuto nel primo processo), per aver agito in più di cinque persone. La Corte ha pertanto condannato Moranino a 28 anni per l'uccisione di Santucci, Campassi, Francescani, Stassera e Stintone e a 25 anni per la esecuzione delle due donne, e complessivamente all'ergastolo che, per i benefici di legge previsti per i reati politici, è commutato in dieci anni di reclusione. La conclusione del processo. che non ha voluto tener conto delle nuove dimostrazioni fornite sulla natura dei fatti chiaramente confìqurati come dure necessità della guerra partigiana, ha suscitato una grave e penosa impressione fra il numeroso pubblico che aveva attesa lo sentenza. Prima che la Corte si ritirasse in Carnera di consiglio, aveva presa lo parola l'avvocato sen. Gino Colla del collegio di difesa. Se qui — ha esordito Colla — invece del deputato Francesco Moranino, le carte processuali ci parlassero di un modesto comandante di squadra partigiana, credete voi che questo processo sarebbe salito al massimo interesse della cronaca giudiziaria e più ancora di quella politica? Credete voi che fatti sui quali aleggiasse un'ala più ampia di morte avrebbero destata una eco simile a questa che sentiamo, qualora di questi fatti fosse imputata altre persona che non fosse l'onorevole Moranino? Il fatto è — ha proseguito il difensore — che Moranino, rappresentante del popolo italiano alla Camera dei deputati, è uno dei combattenti e degli esponenti maggiori della lotta di liberazione ed ha dietro sé masse raggurdevoli della classe operaia e dei contadini del Biellese che fu una terra che dette uno dei maggiori contributi alla guerra partigiana. Il fatto è — ha insistito l'avv. Colla — che Moranino appartiene ad un partito dei maggiori e dei più combattuti nella attuale vita politica nazionale». «E' naturale, quindi, che la difesa si rivolga ai giudici per dire ad essi che il nostro timore è che, qui, si voglia fare il processo alla Resistenza, più che a Francesco Moranino. Come è pure fondata la nostra preoccupazione che in questo processo si alterino i fatti, si impedisca la visuale giusta degli avvenimenti, si mutino gli aspetti psicologici della causa. Se non fosse per questi dubbi — ha proseguito il difensore — se non fosse per questi timori, non avremmo certo il bisogno di parlare di tentativi di processo alla Resistenza. Per comprenderlo, bisogna ancor più comprendere cosa sia la Resistenza ed allora si vedrà che non è gonfiando un episodio che si può snaturare un fatto storico nazionale. La Resistenza è la madre della Costituzione e la Costituzione è la Repubblica italiana: e la stessa vita della nazione. Per cui, offendere la Resistenza è offendere la Patria, l'ordinamento delle nostre leggi, la struttura democratica che la legge delle leggi — la Costituzione — impone alla attuale società italiana. Offendere la Resistenza significa offendere la libertà, quella libertà che crearono con Il proprio sacrificio i Gramsci, i Matteotti, i don Minzoni, gli Amendola, i Gobetti, don Vairo, trucidati alle spalle da un milite della repubblica di Salò, regolarmente amnistiato; significa offendere le decine di migliaia partigiani comunisti, socialisti, democristiani, repubblicani, azionisti e monarchici, caduti nella lotta». Quanto all'atto di guerra, in rapporto colle modalità della imputazione, il senatore Colla ha fatto una precisa disamina, lamentando che nella sentenza di primo grado il preteso movente è lontano dal vero, astratto e labile. E' gratuita l'affermazione di un contrasto tra formazioni inesistenti e le formazioni garibaldine, poiché tutta la storia della Resistenza è la invocazione e la risoluzione (In parte dei comunisti dell'Unità del movimento partigiano, della unità di tutti i politici, nel fine della vittoria sulle forze nazifasciste. La sproporzione delle forze era tale da non giustificare il movente, che, comunque, sarebbe stato sempre di natura bellica, poiché il fine era quello del rafforzamento delle forze partigiane. Riguardo all'atteggiamento contraddittorio di Francesco Moranino, il difensore ha spiegato che la negativa pareva la via più semplice ad un uomo contro il quale si acuivano gli odii politici e nel momento in cui le leggi emanate in favore dei partigiani venivano interpretate erroneamente e la loro essenza snaturata. «Egli — ha concluso il sen. Colla — scelse la via della difesa più cautelatrice contro quelle che riteneva applicazioni ingiuste delle leggi nazionali». Il sen. Colla si è infine associato alle rihieste dell'avvocato Filastò, e alla tesi dell'errore nel computo della pena e della insussistenza della premeditazione. | | Trascrizione secondaria non visualizzabile dall'utente | |
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